[1]Art. 14. - 1° e 2° comma - R. D. 27 giugno 1933, n. 703).

[2]Il termine per la presentazione alla Corte dei conti dei ricorsi di cui al precedente articolo e' di novanta giorni decorrenti dalla data della comunicazione o notificazione del provvedimento di concessione o di rifiuto della pensione, dell'assegno o dell'indennita'.

[3]Quando l'Ente, cui incombe il pagamento delle pensioni od indennita', ricorra, secondo la facolta' conferita dalla rispettiva legge, contro le liquidazioni disposte dai propri organi deliberanti, il termine per il deposito del ricorso decorre dalla data del provvedimento impugnato.

[4]Per il procuratore generale presso la Corte il termine decorre dalla data di registrazione del decreto di liquidazione.

[5]L'istanza diretta a conseguire la sentenza di cui al comma secondo del precedente articolo deve essere depositata nella segreteria entro il termine di giorni novanta dalla data in cui il ricorrente ha avuto la comunicazione del rifiuto del Ministero ad emanare il provvedimento di cessazione dal servizio. Nel silenzio dell'Amministrazione, tale termine decorre dal compimento del periodo di sessanta giorni dopo la notificazione all'Amministrazione stessa di un legale atto di diffida a provvedere. 16 18

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

16

La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 8 luglio 1971, n. 170 (in G.U. 1ª s.s. 14/07/1971, n. 177), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui esclude che il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi di cui al precedente art. 62 possa essere osservato anche con la spedizione dei ricorsi stessi mediante raccomandata, e che, in questo caso, della data di spedizione faccia fede il bollo dell'ufficio postale mittente e, qualora il bollo sia illeggibile, la ricevuta della raccomandata".

Corte Costituzionale

18

La Corte Costituzionale, con sentenza 14 - 15 gennaio 1976, n. 8 (in G.U. 1ª s.s. 21/01/1976, n. 18), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui prescrive "per la proposizione dei ricorsi in materia di pensione da parte degli aventi diritto al trattamento di quiescenza, il termine perentorio di novanta giorni dalla data di comunicazione e notificazione del provvedimento impugnato".

Testo vigente dal 22 gennaio 1976

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 8/1976

    Ha colpito questo articolo
    15 gennaio 1976

    Il diritto a pensione dei pubblici dipendenti va collocato nel più ampio quadro delle prestazioni patrimoniali a carico dell'Amministrazione, da esse corrisposte sia a titolo di remunerazione del servizio svolto dall'impiegato, sia, dopo la cessazione del servizio, come corresponsione periodica e vitalizia di una somma di danaro. Tali prestazioni sono oggetto di diritti soggettivi di natura patrimoniale, e il provvedimento amministrativo che le riconosce o le esclude è privo di ogni carattere autoritativo, perché si limita ad accertare i presupposti stabiliti dalla legge, in ordine sia alla loro spettanza sia alla determinazione del relativo ammontare. Esse trovano tutela giurisdizionale dinanzi agli organi di giustizia amministrativa per quel che riguarda il diritto allo stipendio, dinanzi alla Corte dei conti per il diritto al trattamento di quiescenza. Nei loro riguardi non vale, per i ricorsi al Consiglio di Stato, il termine di decadenza previsto in via generale dall'art. 36 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054. Non trova giustificazione, pertanto, l'analogo termine di decadenza previsto per i ricorsi alla Corte dei conti dagli artt. 63 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214,72 del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, e 60 del r.d. 3 marzo 1938, n. 680, non essendovi alcun valido motivo per differenziare, dal punto di vista della tutela, i diritti patrimoniali nascenti in costanza del rapporto d'impiego pubblico, da quelli che invece sorgono dalla cessazione del servizio ed attengono al trattamento di quiescenza del dipendente. Dette disposizioni sono quindi costituzionalmente illegittime, per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui statuiscono, per la proposizione dei ricorsi in materia pensionistica, un termine perentorio di 90 giorni dalla data di comunicazione o notificazione del provvedimento impugnato.

    Art. 63 Testo unico Corte dei conti · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 22 Che approva il testo unico delle disposizioni per le pensioni del personale delle ferrovie dello Stato · Art. 49 Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 170/1971

    Ha colpito questo articolo
    8 luglio 1971

    Con l'art. 3 della Costituzione non è compatibile l'art. 63 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti (approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214), nella parte in cui esclude che il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi avverso provvedimenti di liquidazione di pensioni ordinarie a carico totale o parziale dello Stato, possa essere osservato anche con la spedizione dei ricorsi stessi mediante raccomandata e che, in questo caso, della data di spedizione faccia fede il bollo dell'ufficio postale mittente e, qualora il bollo sia illeggibile, la ricevuta della raccomandata. Non appare giustificata infatti, sul piano logico giuridico, ne' rispondente ad esigenze etico sociali, la disparità di trattamento derivante da detta norma in confronto della diversa normativa, ben più favorevole agli interessati, vigente in materia di pensioni di guerra per l'art. 109 della legge 18 marzo 1968, n. 313. La disciplina preveduta dal ricordato art. 63 importa certezza, o quanto meno decurtazione, del termine legale in danno degli aventi diritto a richiedere la tutela giurisdizionale contro la liquidazione della pensione di quiescenza o privilegiata che si pretenda illegittima o avverso il rifiuto di essa. E ciò nei confronti di soggetti i quali, per la presentazione del ricorso, si avvalgano del servizio postale, in situazioni non diverse da quelle che legittimano l'uso di tale mezzo nei giudizi concernenti pensioni di guerra, ai sensi delle disposizioni sopra citate. D'altra parte è indubbio che in entrambe le ipotesi il termine perentorio svolge identica funzione, in quanto preordinato al verificarsi della decadenza dall'esercizio del diritto a ricorrere, al fine generale della certezza degli atti della pubblica amministrazione, e che ove il termine stesso decorra inutilmente, il ricorso presentato intempestivamente è colpito dalla sanzione della irricevibilità. Ma nei giudizi concernenti pensioni ordinarie, così come in quelli relativi a pensioni di guerra, la presentazione dei ricorsi non incide direttamente sugli oneri processuali di soggetti che abbiano il potere di interloquire nei giudizi medesimi e non ne condiziona l'esercizio. In particolare, non risulta aver rilevanza alcun interesse che si palesi direttamente subordinato alla ricezione, nel termine di novanta giorni sopra ricordato, del ricorso concernente una pensione ordinaria, e possa giustificare il più rigoroso criterio adottato per l'accertamento della sua decorrenza rispetto all'analogo caso in materia di pensioni di guerra.

    Art. 63 Testo unico Corte dei conti · Art. 62 Testo unico Corte dei conti

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 91/1984

    Questione infondata
    5 aprile 1984

    Gli aspiranti alla giusta pensione sono da reputarsi meritevoli di un trattamento più favorevole rispetto a chi, come il Procuratore Generale della Corte dei Conti, contesti con la propria azione la legittimità del provvedimento attributivo del trattamento di quiescenza e, pertanto, la declaratoria di illegittimità delle norme che prescrivevano, per la proposizione dei ricorsi in materia di pensioni da parte degli aventi diritto al trattamento suddetto (Sent. n. 8 del 1976), il termine perentorio di novanta giorni dalla data di comunicazione o notificazione del provvedimento impugnato, non può essere reiterata riguardo a quelle che consentono il permanere del termine di decadenza per il solo ricorso principale del P.G., tenendo anche conto del fatto che, identificandosi il relativo dies a quo con la registrazione da parte della Corte del provvedimento di concessione della pensione, esso riesce di agevole cognizione per l'organo legittimato e che la durata del termine stesso consente un adeguato spatium deliberandi.

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 76 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 gennaio 1976

Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 1971 al 22 gennaio 1976.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 14 - 15 gennaio 1976, n. 8 (in G.U. 1ª s.s. 21/01/1976, n. 18), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui prescrive "per la proposizione dei ricorsi in materia di pensione da parte degli aventi diritto al trattamento di quiescenza, il termine perentorio di novanta giorni dalla data di comunicazione e notificazione del provvedimento impugnato".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214~art63 · fonte del testo

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