Corte costituzionale

Sentenza n. 91/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/04/1984 · relatore Virgilio Andrioli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 63,

commi primo e terzo, R.D. 12 luglio 1934 n. 1214 (t. u. delle leggi

sulla Corte dei Conti) 72 e 76, comma secondo, R.D. 13 agosto 1933 n.

1038 (Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei

Conti); degli artt. 203, 204 e 205 i. u. approvato con D.P.R. 29

dicembre 1973 n. 1092 (t. u. delle norme sul trattamento di quiescenza

dei dipendenti civili e militari dello Stato) e art. 26 legge 3 maggio

1967 n. 315, art. 14, comma secondo, R.D. 27 giugno 1933 n. 703,

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 19 ottobre 1976 dalla Corte dei Conti sul

ricorso proposto da Franzò Concetto, iscritta al n. 507 del registro

ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 4 dell'anno 1978;

2) ordinanza emessa il 27 ottobre 1980 dalla Corte dei Conti sui

ricorsi riuniti proposti dà Grisolia Domenico ed altri, iscritta al n.

524 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 311 dell'anno 1981.

Visti gli atti di costituzione di Lupoli Giulio, Ghilardi Antonino,

Lucantoni Virgilio e Grisolia Domenico nonché l'atto di intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 13 marzo 1984 il Giudice relatore

Virgilio Andrioli;

uditi l'avv. Giovanni Capanna per Grisolia, Umberto Coronas per

Lupoli, Ghilardi e Lucantoni.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1.1. - Con ordinanza pronunciata, su ricorso di Franzò Concetto

militare in congedo e su ricorso incidentale del Procuratore generale,

il 19 ottobre 1976 (pervenuta alla Corte Costituzionale il 26 ottobre

1977; notificata il 17 e comunicata il 21 febbraio 1977; pubblicata

nella G. U. n. 4 del 4 gennaio 1978 e iscritta al n. 507 R.O. 1977),

la Corte dei Conti - Sezione IV Giurisdizionale - ha sollevato

d'ufficio questione d'illegittimità, in riferimento all'art. 3 Cost.,

degli artt. 63 comma primo ("Il termine per la presentazione alla Corte

dei Conti dei ricorsi di cui al precedente articolo è di novanta

giorni decorrenti dalla data della comunicazione o notificazione del

provvedimento di concessione o di rifiuto della pensione, dell'assegno

o dell'indennità") e terzo comma ("Per il Procuratore generale presso

la Corte il termine decorre dalla data di registrazione del decreto di

liquidazione") r. d. 1934 n. 1214 (Approvazione del testo unico delle

leggi sulla Corte dei Conti) e 76 comma secondo (per il quale, quando

il Procuratore generale ricorre in via principale, il termine per il

deposito del ricorso decorre dalla data di registrazione alla Corte dei

Conti del decreto di concessione di pensione, assegno o indennità)

R.D. 13 agosto 1933 n. 1038 (Approvazione del regolamento di procedura

per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti) nella parte in cui

dispongono che il deposito del ricorso principale (come tale

interpretato dalla Corte il ricorso nella specie proposto dal

Procuratore generale) avverso decreto di pensione deve avvenire a pena

di inammissibilità entro novanta giorni dalla data di registrazione

del provvedimento da parte dell'Ufficio di controllo della Corte dei

Conti. Ha considerato che a) la sent. 8/1976, con cui la Corte

Costituzionale aveva giudicato illegittimo il termine di 90 giorni

posto dagli artt. 63 R.D. 1214/1934 e 72 R.D. 1038/1933 per il ricorso

dell'interessato avverso provvedimenti in materia di pensione ma non

aveva esteso la declaratoria alla disciplina del ricorso del P.M. per

il diverso fondamento e diversa finalità (del termine) rispetto a

quello denunciato nell'ordinanza di rimessione, non poteva in nessun

caso essere intesa come pronuncia di manifesta infondatezza della

questione di costituzionalità di norma che non formò oggetto del

giudizio incidentale di legittimità, b) con sent. 25/1966 la Corte

Costituzionale enunciò la proposizione, convalidata dalla più

autorevole dottrina, che il principio d'eguaglianza vieta che la legge

direttamente o indirettamente dia vita a non giustificata disparità di

trattamento delle situazioni giuridiche indipendentemente dalla natura

e dalla qualificazione dei soggetti ai quali vengono imputate, c) la

parità di trattamento tra P. M. e interessato sarebbe turbata a danno

del primo e a favore del secondo per ciò che, mentre il privato non

deve rispettare alcun termine per far valere in giudizio la propria

pretesa, è vincolato al rispetto del termine di 90 giorni il P. M. il

quale, pur con la differente finalità di assicurare il rispetto della

legge nei confronti di un provvedimento di indubbia natura dichiarativa

che peraltro presenta elementi di discrezionalità non in senso tecnico

in punto a valutazione dei fatti causativi dell'infermità, è tuttora

vincolato al rispetto del termine di 90 giorni, né giova ad attingere

opposto avviso la circostanza che un primo esame del decreto concessivo

viene effettuato in sede di registrazione presso l'ufficio di controllo

della Corte dei Conti perché trattasi di 'controllo di mera

legittimità, che non rende superfluo il controllo che il P. M. può

effettuare con la proposizione del ricorso principale a differenza di

quello incidentale strettamente vincolato nei limiti del giudizio

principale instaurato con il ricorso dell'interessato.

1.2. - Avanti la Corte l'interessato non si è costituito; ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto

depositato il 30 maggio 1977, con il quale l'Avvocatura generale dello

Stato a sostegno della conclusione d'infondatezza della proposta

questione ha negato la sussistenza della parità di trattamento

procedurale tra P. M. e l'interessato perché mentre l'interessato fa

valere in giudizio in materia pensionistica un suo diritto soggettivo

patrimoniale rispetto al quale il provvedimento amministrativo, che lo

riconosce o lo esclude, è privo di ogni carattere autoritativo, il

ricorso del P. M. per essere diretto ad assicurare "il rispetto della

legge" ha fondamento e persegue finalità diverse (in tali sensi C.

cost. 8/1976).

2.1. - Grisolia Domenico, Lupoli Giulio, Ghilardi Antonino,

Urciuoli Mario e Balestrino Vittorio (poi deceduto), tutti segretari

capi del ruolo ad esaurimento della carriera di concetto di cui alla l.

6 marzo 1958, n. 199, vennero inquadrati, con effetto dal 12 dicembre

1972, ai sensi dell'art. 64 comma secondo D.P.R. 30 giugno 1972, n.

748, nella qualifica di Ispettore capo del ruolo ad esaurimento della

carriera direttiva per i servizi dell'alimentazione di cui alla legge 6

marzo 1958, n. 199. In seguito alle loro domande di esodo i predetti

furono collocati a riposo: il Grisolia dal 16 giugno 1973, gli altri

dal 28 successivo. Con le stesse decorrenze l'autorità amministrativa

attribuì loro la qualifica di Primo Dirigente e liquidò il relativo

trattamento tenendo presenti la seconda classe di stipendio e cinque

aumenti biennali per i combattenti.

Avendo, a seguito di successivo mutamento di orientamento

giurisprudenziale, il Direttore generale degli affari generali e del

personale del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste modificato i

precedenti provvedimenti con rettificare la qualifica dei suindicati

funzionari - e di altri nelle stesse condizioni - in quella di

Ispettore capo aggiunto (direttore aggiunto di divisione) e con

liquidare ai medesimi la pensione sul parametro 530 (5 a.p. se

combattenti), gli interessati proposero ricorso alla Corte dei Conti

eccependo con varie argomentazioni l'illegittimità della disposta

revoca in quanto i primi provvedimenti sarebbero inficiati da errore di

diritto e non da errore di fatto.

Il Procuratore generale non si limitò, nelle conclusioni scritte,

a sostenere, quanto alla legittimità della revoca, che

l'Amministrazione era incorsa in un grossolano abbaglio per avere

ritenuto sussistere un falso presupposto di fatto con il considerare il

Grisolia e gli altri appartenenti ai ruoli normali del Ministero

dell'Agricoltura e Foreste anziché al particolare servizio

dell'alimentazione e, perianto, ricevere applicazione l'art. 204,

lett. a, seconda parte, D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, ma, in

pendenza di giudizio, propose ricorso principale contro gli originari

provvedimenti (poi revocati) chiedendone l'annullamento sul riflesso

che il trattamento pensionistico, spettante ai ricorrenti, era quello

ancorato al parametro 530, ed eccepì la illegittimità costituzionale

delle norme che prevedono, per il ricorso principale del Procuratore

generale, il termine di 90 giorni dalla registrazione del provvedimento

impugnato (art. 14 comma secondo, R.D. 27 giugno 1933, n. 703, artt.

72 e 76 comma secondo R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, art. 63 commi

primo e terzo R.D. 12 luglio 1934, n. 1214) per violazione degli artt.

3, 24, 97 e 113 Cost..

2.2. - Nei confronti di Lucatoni Virgilio, già dirigente generale

con la funzione di Provveditore alle OO.PP. (livello C), il Min.

LL.PP. emise un primo decreto (21 gennaio 1976) attributivo di pensione

computata sull'iniziale stipendio della qualifica di dirigente generale

di livello "B", e un secondo provvedimento (6 dicembre 1978) con il

quale, previa revoca del precedente, il trattamento pensionistico del

Lucantoni fu rideterminato sullo stipendio di dirigente generale di

livello "C" con i tre aumenti biennali di cui all'art. 2 comma primo l.

24 maggio 1970, n. 336, non esistendo qualifica superiore. Il Lucantoni

impugnò il secondo decreto, mentre il Procuratore generale, con atto

depositato il 9 aprile 1980, propose ricorso principale avverso il

primo provvedimento registrato il 1 agosto 1977.

2.3. - Con ordinanza resa il 27 ottobre 1980 (pervenuta alla Corte

Costituzionale il 2 luglio 1981; comunicata il 16 febbraio 1982 e

notificata il 20 dello stesso mese di febbraio; pubblicata nella G. U.

n. 311 dell'11 novembre 1981 e iscritta al n. 524 R.O. 1981) la Corte

dei Conti - Sezione III Giurisdizionale (Pensioni civili) -, riuniti i

ricorsi, ha sollevato questioni di illegittimità, a) in riferimento

agli artt. 3, 36, 76 e 97 Cost. degli artt. 203, 204 e 205 del t. u.

appr. con D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 e 26 l. 3 maggio 1967 n. 315

con precipuo riferimento alla diversa disciplina dell'annullamento, in

dette norme contenuta, rispetto alla disciplina degli atti

amministrativi non autoritativi relativi ai diritti patrimoniali dei

dipendenti pubblici, b) in rifermento agli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost.

degli artt. 14 comma secondo R.D. 27 giugno 1933 n. 703, 72 e 76 comma

secondo R.D. 13 agosto 1933 n. 1038, 63 commi primo e terzo R.D. 12

luglio 1934 n. 1214, che prevedono il termine perentorio di novanta

giorni per il ricorso principale del Procuratore generale per

violazione dei principi della "par condicio" e della tutela del

contraddittorio nonché sotto il profilo della carenza di norme

organizzatorie e della insufficienza della tutela giurisdizionale.

In sintesi, le norme in materia di revoca poste dal t. u. appr.

con D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (artt. 203 a 205) avrebbero a) in

primo luogo ristretto la facoltà di revoca della P. A., nel senso che

questa non può più annullare un proprio provvedimento per motivi di

diritto neanche nel brevissimo termine perentorio di novanta giorni

prima concessole, b) in secondo luogo eliminato ogni adempimento volto

alla tutela del principio del contraddittorio nel senso che la adozione

del decreto revocatorio può avvenire inaudita altera parte, e c) in

terzo luogo sostituito alla formula "vi sia stato errore di fatto o sia

stato omesso di tener conto di elementi risultanti dallo stato di

servizio" l'altra "vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di

tener conto di elementi risultanti dagli atti".

Tenuto anche conto di quanto considerato sulla questione di

costituzionalità, i cui termini sono stati riassunti sub a), ne

risulta - a giudizio della Corte - un sistema irrarionale e

disarticolato nel senso che, mentre al privato viene riconosciuta la

più ampia tutela (nell'esattissimo presupposto che egli è inserito in

un rapporto di debito - credito, che il rapporto medesimo configura

situazioni paritetiche tra l'interessato e la P. A. e che il diritto a

pensione è un diritto soggettivo, il quale non discende da una

potestà autoritativa), il Procuratore generale ricorrente e la P. A.

in sede di esercizio dell'autotutela incontrano invece pesanti

limitazioni e preclusioni nascenti dall'aspetto meramente cartolare del

rapporto e regimi decadenziali collegati all'atto di pensione nella sua

non più riconosciuta natura di provvedimento autoritativo, destinato

come tale a consolidarsi entro termini brevissimi.

In conclusione, gli artt. 203, 204 e 205 del più volte richiamato

testo unico sono stati dalla Corte dei Conti denunciati per i seguenti

motivi e sotto i seguenti profili:

- in rapporto all'art. 3 della Costituzione perché le norme citate

discriminano i soggetti titolari di pensioni (o di maggiori pensioni)

illegittimamente concesse in base al tipo di errore in cui è incorsa

l'Amministrazione; nell'ipotesi poi di due soggetti nei confronti dei

quali l'autorità amministrativa sia ugualmente incorsa in errore di

fatto, la conservazione del trattamento illegittimo, e quindi una

possibile sperequazione, dipendono dall'inazione amministrativa nel

rilevare, entro i termini prescritti, l'errore nei confronti dell'uno e

non dell'altro; - consentono che, a parità di lavoro svolto, il

soggetto nei confronti del quale l'amministrazione sia incorsa in

errore di diritto fruisca di un trattamento di quiescenza diverso da

quello riconosciuto ad altri ex dipendenti nelle stesse condizioni; -

attuano una disciplina diversa rispetto a quella dell'assicurazione

generale obbligatoria, prevedendo un ingiustificato regime privilegiato

per i dipendenti dello Stato e dell'Azienda autonoma delle ferrovie

dello Stato (art. 251 T. U. n. 1092) nonché per gli iscritti alle

Casse pensioni amministrate dagli Istituti di previdenza:

- in rapporto all'art. 36 della Costituzione, in quanto il

trattamento pensionistico o il miglior trattamento, errati al - l'an o

nel quantum, non spettanti e tuttavia irrevocabili, alterano la

proporzione tra pensione e "lavoro svolto", consentendo incrementi

patrimoniali non legittimi o ingiustificate lesioni;

- in rapporto all'art. 76 della Costituzione, per violazione dei

principi e criteri direttivi contenuti nell'art. 6 della legge 28

ottobre 1970, n. 775 (norma delegante);

- in rapporto al successivo art. 97, perché le esposte incongruenze,

che hanno evidenziato possibili lesioni per il singolo o per la

collettività, pregiudicano "il buon andamento e l'imparzialità

dell'amministrazione", corollari del principio dell'eguaglianza.

2.4. - Avanti la Corte si sono costituiti l'avv. Umberto Coronas

nell'interesse di Lupoli Giulio, Ghilardi Antonino e Lucantoni Virgilio

giusta delega in margine all'atto depositato il 27 luglio 1981 e l'avv.

Giovanni Capanna nell'interesse di Grisolia Domenico giusta delega in

margine all'atto depositato il 29 ottobre 1981.

La difesa del Lupoli ed altri ha dedotto che l'ordinanza di

rimessione tenta di alterare i principi fissati dalla Corte

Costituzionale con la sentenza n. 8/1976, e che le sollevate questioni

di costituzionalità appaiono in parte inammissibili ed in parte

infondate I) perché la questione relativa al termine perentorio di

novanta giorni per il ricorso principale del Procuratore generale ha

riguardo a ricorsi tardivamente (e con difetto di attuale interesse)

proposti dal Procuratore generale contro provvedimenti ministeriali

attualmente inesistenti perché già revocati o annullati dai

competenti Ministeri, II) perché tutte le questioni si basano sul

presupposto, radicalmente erroneo e contrario alla Costituzione, che il

massimo organo di controllo di rilevanza costituzionale, qual è la

Corte dei Conti, non sia, di per se, in grado di svolgere i propri

altissimi compiti di controllo in sede di registrazione dei

provvedimenti pensionistici, senza il supporto ed il controllo,

illimitato nei termini e nelle modalità, della Procura Generale, III)

perché le questioni si basano su una inesatta e distorta

interpretazione della normativa vigente in materia pensionistica, IV)

perché le questioni medesime fanno inesattamente assurgere a motivi di

pretesa generale irrazionalità, asseritamente rilevante sul piano

costituzionale, quelli che sono singoli, semplici ed occasionali

inconvenienti o apparenti discriminazioni, derivanti dalle immancabili

imperfezioni o deviazioni od insufficienze di ogni procedimento

amministrativo e giurisdizionale.

La stessa difesa, nella memoria depositata il 28 febbraio 1984, ha

evidenziato i termini della controversia, ha insistito sulla

irrilevanza delle questioni sollevate con riferimento alle

discriminazioni, alle sproporzioni, alle lesioni prospettabili tra i

vari soggetti titolari di pensioni, e solo tra essi, in relazione alle

particolari situazioni conosciute o non conosciute, considerate o non

considerate, dall'Amministrazione. e ha riassunto gli argomenti svolti

nella memoria; per quel che concerne i ricorsi del Procuratore generale

è tornata a sottolineare che sono in prima battuta improponibili per

difetto di interesse attuale e in seconda battuta inammissibili per

tardività.

Dal suo canto la difesa del Grisolia, premesso che la intervenuta

revoca del decreto concessivo di pensione toglie oggetto al ricorso del

Procuratore generale e rilevanza alla questione sollevata in questa

sede circa la persistenza di un termine perentorio di novanta giorni

per la proposizione di siffatta impugnativa, ha osservato che

quest'ultima, nella specie, è stata proposta con ricorso depositato il

14 marzo 1980 e cioè a distanza di più ann; dalla conoscenza del

provvedimento, che la Procura Generale aveva acquisito per avere

partecipato all'udienza del 15 luglio 1977 (dedicata all'esame

dell'istanza di sospensione proposta dalla parte privata) e poi ancora

all'udienza dell'8 marzo 1978. Richiamando giurisprudenza della stessa

Corte dei Conti (Sezioni Riunite, dec. n. 40/C del 17 dicembre 1977,

ric. Calderan, cit.; deliberazione n. 1105 adottata dalla Sezione di

Controllo nell'adunanza del 16 ottobre 1980), ha la stessa difesa

censurato l'assunto dell'ordinanza di rimessione, secondo cui più non

sussisterebbe il potere di revoca anche per motivi di diritto nel

termine di novanta giorni (ai sensi dell'art. 8 del R.D. n. 703/1933),

ed ha, di conseguenza, respinto le argomentazioni dell'ordinanza.

Quanto poi all'assunto che il sistema sarebbe "disarticolato"

perché al privato è concessa la più ampia tutela in virtù del

carattere paritetico del rapporto, mentre alla Procura Generale ed alla

Pubblica Amministrazione vengono imposte limitazioni e preclusioni che

riecheggiano l'antica struttura autoritativa del provvedimento

pensionistico, ha osservato la difesa del Grisolia che, così

ragionando, si annullano proprio quelle "diversità" che la Corte

Costituzionale ha evidenziato fra le opposte posizioni e, in

particolare, si perde di vista che lo stesso interesse pubblico, stante

la natura patrimoniale del rapporto pensionistico, deve tendere alla

più immediata certezza e definitività di quest'ultimo, anziché

lasciarlo esposto a tardivi ripensamenti della parte pubblica. Né

potrebbe trarsi argomento in favore di più ampie possibilità di

iniziativa (sul piano dell'autotutela e del ricorso del pubblico

ministero) dall'immediata efficacia - introdotta dall'art. 166 della

legge n. 312/1980 - degli atti pensionistici, in quanto il riscontro,

ancorché successivo, è pur sempre operante. I cosiddetti "effetti

aberranti", che si verificherebbero in conseguenza del diverso

trattamento degli errori di fatto e di diritto e che potrebbero

risolversi nella intangibilità di posizioni illegittimamente

acquisite, ad avviso della difesa del Grisolia, sarebbero meno temibili

di quelli che discenderebbero da un potere di revoca esercitabile senza

limiti di tempo, posto che è lo stesso interesse pubblico che, in

relazione alla natura del rapporto, postula come valore preminente la

certezza e la stabilità del rapporto medesimo.

Escluso anche l'eccesso di delega denunciato dal giudice a quo

(vigendo tuttora l'art. 8 del R.D. 703/1933 ed essendo la susseguente

normativa di detto decreto trasfusa negli artt. 203, 204 e 205 del

testo unico 1092/1973), ha negato la difesa del Grisolia ogni pregio

alla comparazione effettuata con la pensionistica previdenziale

generale obbligatoria, in quanto ogni sistema pensionistico ha principi

suoi propri. Impropriamente sarebbero poi invocati gli artt. 36 e 97

della Costituzione, quanto al primo perché la eventuale discrepanza

fra lavoro svolto e retribuzione differita (derivante dalla

intangibilità dell'atto oltre certi limiti temporali) costituisce, nel

sistema mera accidentalità; e quanto al secondo perché la situazione

non dipende da carenze o vizi della normativa esistente, ma esprime un

più generale e non patologico fenomeno di prevalenza della certezza

del diritto (prescrizioni, decadenze, usucapioni, ecc.).

In definitiva, non tanto si è sollevata una questione di

costituzionalità quanto piuttosto si sono poste in discussione

molteplici e collegate questioni (brevità del termine per il ricorso

principale del Procuratore generale; fondamento giuridico e politico

dell'esclusione, dalla vigente normativa pensionistica,

dell'annullamento dell'atto affetto da vizi di legittimità

amministrativa; ragioni e fondamento dell'esclusione dell'annullamento

di ufficio ecc.), che involgono l'intero sistema pensionistico e semmai

postulerebbero un complessivo intervento del legislatore.

3. - Alla udienza pubblica del 13 marzo 1984, nel corso della quale

il giudice Andrioli ha svolto la relazione, gli avv.ti Capanna e

Coronas hanno ampiamente illustrato argomentazioni svolte e conclusioni

formulate negli scritti. La difesa erariale, intervenuta nel primo

incidente nell'interesse del Presidente del Consiglio dei ministri, non

si è presentata. Considerato in diritto :

4. - La circostanza che la questione di illegittimità della

normativa disciplinatrice del termine di proposizione del ricorso

principale del Procuratore generale costituisca ad un tempo l'unico

obietto del primo incidente (n. 507 R.O. 1977; supra 1.1.) e uno degli

obietti del secondo incidente (n. 524 R.O. 1981; supra 2.3.) non solo

ne giustifica la trattazione unitaria ma priva di pratico contenuto

l'eccezione d'inammissibilità, per difetto di attuale interesse, della

questione così come sollevata nel secondo incidente perché, anche se

la eccezione ne sbarrasse l'ingresso in seno a quest'ultimo, la Corte

non potrebbe esimersi dal prendere in esame la questione quale oggetto

della prima ordinanza, per essere estranee al tema dell'incidente in

allora portato all'esame della Corte le considerazioni, svolte nella

motivazione della sent. 8/1976 (n. 5), con la quale la Corte ebbe a

sancire l'illegittimità costituzionale degli artt. 63 R.D. 1214/1934,

72 R.D. 1038/1933 e 60 R.D.L. 680/1938, nella parte in cui

prescrivevano, per la proposizione dei ricorsi in materia di pensione

da parte degli aventi diritto al trattamento di quiescenza, il termine

perentorio di novanta giorni dalla data di comunicazione e

notificazione del provvedimento impugnato.

5. - La questione è peraltro infondata non tanto perché diverse

sono le posizioni processuali dell'interessato e del Procuratore

generale, il quale, pur erigendosi a tutore dell'interesse dell'Erario,

opera nell'area del rapporto pensionistico (argomento la cui forza

persuasiva è attenuata vuoi dal riconoscimento della titolarità di

diritti soggettivi perfetti, non affievoliti dai provvedimenti della

P.A., onninamente tributato agli aspiranti a trattamento pensionistico,

vuoi dal canone della parità di armi proclamato anche in convenzioni

internazionali), quanto perché il dies a quo, per identificarsi con la

registrazione alla Corte dei Conti del provvedimento di concessione

della pensione, riesce di agevole cognizione per il Procuratore

generale e la durata del medesimo termine è tale da consentire la più

approfondita meditazione prodromica alla proposizione del ricorso

principale. Né va dimenticato in primo luogo che gli aspiranti alla

giusta pensione sono da reputarsi meritevoli di favor e che,

allorquando allo stadio della aspirazione alla pensione segue la

concessione della medesima (concessione contro la quale si appunta il

ricorso principale dal Procuratore generale interposto " quando sia

leso l'interesse dell'Erario"), l'azione di chi, come il Procuratore

generale, contesti la legittimità del provvedimento attributivo della

pensione non può porsi sullo stesso piano di quella dell'istante che

fa valere il suo diritto. Né a chiosa e chiusa dei motivi che

impongono la reiezione del dubbio d'incostituzionalità comune ai due

incidenti va sottaciuto che l'ampliatio alla quale la questione è

stata assoggettata nella seconda ordinanza, in cui sono stati assunti a

parametri gli artt. 24, 97 e 113, non giustificherebbe apposito

verdetto perché il principio d'eguaglianza, in questo come in ogni

altro incontro, è colorito dalle disposizioni costituzionali operanti

nel settore in cui quel principio è invocato e la violazione del

medesimo è lamentata.

6. - Nessuno dei parametri assunti a fondamento della questione

d'incostituzionalità, collocata al primo posto nel dispositivo della

ordinanza di rimessione posterior tempore e concernente le norme in

materia di revoca (norme che la Corte dei Conti è chiamata ad

applicare per verificare la legittimità del provvedimento impugnato)

ne giustifica l'accoglimento: non l'art. 3 perché la violazione del

principio di eguaglianza, se ed in quanto si verifichi in concreto, è

da ascrivere non a vizio della normativa sibbene ad inerzia della P.

A., non senza soggiungere che l'equiparazione tra il trattamento

pensionistico de quo e l'assicurazione generale obbligatoria è

smentita dalla diversità delle due discipline normative; non l'art. 36

perché la censura sospinge questa Corte su apprezzamenti di

opportunità che non possono non essere riservati al legislatore; non

l'art. 76 perché tuttora vige l'art. 8 R.D. 703/1933 e, comunque, la

stessa legge di delega assegna al Governo delegato margini di

discrezionalità tecnica, sull'uso della quale questa Corte non può

interloquire; né, infine, l'art. 97 il quale, nell'economia della

ordinanza di rimessione, altro non rappresenta che la riscrittura

dell'impugnazione basala sull'art. 3.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i due incidenti (nn. 507/1977, 524/1981), 1) dichiara non

fondata la questione di legittimità degli artt. 63, commi primo e

terzo R.D. 12 luglio 1934 n. 1214 (t. u. delle leggi sulla Corte dei

Conti) 72 e 76 comma secondo R.D. 13 agosto 1933 n. 1038 (Regolamento

di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti), sollevata in

riferimento all'art. 3 Cost. nella parte in cui consentono che permanga

il termine di decadenza per il solo ricorso principale del Procuratore

generale, 2) dichiara non fondata la questione di legittimità degli

artt. 203, 204 e 205 D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 (t. u. delle norme

sul trattamento di quiesicenza dei dipendenti civili e militari dello

Stato) e 26 l. 3 maggio 1967 n. 315 (Miglioramenti al trattamento di

quiescenza della Cassa per le pensioni ai militari e modifiche agli

ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del

tesoro) in riferimento agli artt. 3, 36, 76 e 97 Cost..

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI

- GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

ECLI:IT:COST:1984:91 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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