Corte costituzionale

Sentenza n. 170/1971

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 08/07/1971 · relatore Nicola Reale

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 63 del

r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 (testo unico delle leggi sull'ordinamento

della Corte dei conti), promossi con due ordinanze emesse il 23 aprile

1969 dalla Corte dei conti - sezione IV giurisdizionale ordinaria - sui

ricorsi di Antonaroli Angelo e di Testini Michele, iscritte ai nn. 18 e

19 del registro ordinanze 1970 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 50 del 25 febbraio 1970.

Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1971 il Giudice

relatore Nicola Reale.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con due ordinanze emesse il 23 aprile 1969, nei procedimenti in

materia di pensioni ordinarie promossi con ricorsi di Antonaroli Angelo

e Testini Michele, la IV sezione giurisdizionale della Corte dei conti

ha sollevato di ufficio, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

la questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 63

del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con r.d. 12

luglio 1934, n. 1214, nella parte in cui dispone che i ricorsi contro i

provvedimenti definitivi di liquidazione di pensioni a carico dello

Stato devono essere "presentati" alla Corte medesima nel termine di 90

giorni, decorrente dalla data della comunicazione o notificazione del

provvedimento di concessione o di rifiuto della pensione.

In base a questa disposizione, nel caso in cui l'interessato per la

presentazione del ricorso si avvalga del servizio postale, egli ha

l'onere di spedire l'atto con anticipo rispetto al giorno di scadenza

del termine predetto, affinché il recapito avvenga non oltre il

novantesimo giorno, sotto pena di decadenza dall'impugnazione e

irricevibilità del ricorso.

Diversamente da tale disciplina, in materia di pensioni di guerra

l'art. 109, terzo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (come già

l'art. 114 della precedente legge 10 agosto 1950, n. 648) prevede

essere sufficiente, ai fini della tempestiva proposizione del ricorso

contro il decreto del Ministro del tesoro, che nel termine sopra

ricordato avvenga soltanto la spedizione del plico postale.

In materie pensionistiche analoghe, quindi, si osserva nelle

ordinanze, sussisterebbe una disparità di trattamento contrastante con

il principio costituzionale di uguaglianza, giacché sostanzialmente

non diverse sarebbero le fattispecie concernenti rispettivamente

l'impugnazione relativa a pensione ordinaria e quella dell'analogo

provvedimento di concessione o rifiuto di una pensione di guerra. Né

avrebbe rilievo in proposito la diversità di fondamento giuridico fra

le predette cause di attribuzione della pensione. E tuttavia gli aventi

diritto a quest'ultimo beneficio disporrebbero, per la spedizione del

ricorso, di un termine certo di scadenza, mentre tale non risulterebbe

quello preveduto per la presentazione del ricorso per pensioni

ordinarie, essendo questo reso incerto, quanto alla sua durata, dal

tempo occorrente per il recapito postale.

Davanti a questa Corte non si è costituita alcuna delle parti, né

è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri; pertanto, ai

sensi dell'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e

dell'art. 9, primo comma, delle Norme integrative 16 marzo 1956, le due

cause sono state fissate, per la decisione, in camera di consiglio. Considerato in diritto :

1. - I due giudizi, per l'identità della questione proposta,

devono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - Entrambe le ordinanze prospettano la questione circa la

legittimità costituzionale dell'art. 63 del testo unico delle leggi

sull'ordinamento della Corte dei conti (approvato con r.d. 12 luglio

1934, n. 1214), in riferimento al principio di uguaglianza di cui

all'art. 3 della Costituzione.

Il primo comma di detto articolo si limita a prescrivere che il

termine di novanta giorni per la presentazione alla Corte dei ricorsi

menzionati nel precedente art. 62 (compresi quelli avverso i

provvedimenti definitivi di liquidazione di pensioni ordinarie a carico

totale o parziale dello Stato), decorre dalla data di comunicazione o

notificazione del provvedimento.

Orbene se il ricorrente, anziché depositare o far depositare

direttamente l'atto negli uffici della Corte, si avvale del servizio

postale (come gli è consentito, ancorché la norma di cui sopra non lo

specifichi), la presentazione stessa può considerarsi perfetta solo

con l'arrivo del plico raccomandato agli uffici della Corte e non con

la consegna di esso all'ufficio postale mittente.

Ne consegue che, se il plico sia recapitato dopo lo spirare del

termine, sicuramente perentorio, il ricorso è irricevibile e ciò

anche nel caso che la consegna all'ufficio postale mittente sia

avvenuta nel termine predetto, come appunto per i due ricorsi che hanno

provocato le ordinanze di rimessione.

In queste viene posta a raffronto la detta normativa con l'altra,

ben diversa e più favorevole ai ricorrenti, vigente in materia di

pensioni di guerra per l'art. 109, legge 18 marzo 1968, n. 313,

riproducente con qualche modifica, che qui non interessa, l'art. 114

della precedente legge 10 agosto 1950, n. 648, a sua volta derivato

dall'art. 1 del r.d. 6 febbraio 1942, n. 50, che sostituì l'originario

art. 86 del t.u. del 1934 sopra citato.

Con l'art. 109, premessa nel primo comma la imposizione di un

analogo termine di impugnazione della durata di novanta giorni, si

prevede, nel terzo comma, che il ricorso "dev'essere depositato alla

segreteria della Corte dei conti o a questa spedito mediante

raccomandata".

"In questo secondo caso, della data di spedizione fa fede il bollo

dell'ufficio postale mittente e, qualora questo sia illeggibile, la

ricevuta della raccomandata".

Il termine, pertanto, si considera osservato anche con la semplice

spedizione del plico contenente il ricorso, senza che abbia rilievo

pregiudizievole il tardivo ed eventualmente mancato recapito del plico

agli uffici della Corte, come invece può accadere in materia di

pensioni ordinarie.

Si assume dai giudici di merito, con vari argomenti, che simile

diversità di trattamento, riguardo alla determinazione del dies ad

quem per ricorrere contro provvedimenti rispettivamente relativi a

pensioni ordinarie e a pensioni di guerra, è priva, sul punto, di

giustificazione logica e giuridica.

La questione è fondata.

3. - È evidente che la disciplina preveduta dalla norma impugnata

importa incertezza, o quanto meno decurtazione, del termine legale in

danno degli aventi diritto a richiedere la tutela giurisdizionale

contro la liquidazione della pensione di quiescenza o privilegiata che

si pretenda illegittima o avverso il rifiuto di essa. E ciò nei

confronti di soggetti i quali, per la presentazione del ricorso, si

avvalgano del servizio postale, in situazioni non diverse da quelle che

legittimano l'uso di tale mezzo nei giudizi concernenti pensioni di

guerra, ai sensi delle disposizioni sopra citate.

Va ricordato al riguardo che per la proposizione del ricorso, in

entrambe le materie, non è richiesto il patrocinio legale (necessario

soltanto per la comparizione in pubblica udienza nei giudizi

concernenti pensioni ordinarie, ai sensi dell'art. 3, commi secondo e

terzo, della legge 21 marzo 1953, n. 161) e che l'uso del servizio

postale si appalesa normalmente mezzo agevole e utile a favore di

quanti, quale che sia il titolo onde ripetono il diritto a pensione, si

trovino, generalmente per ragioni di età, infermità, invalidità,

condizioni economiche od altre, nella impossibilità di recarsi

personalmente negli uffici della Corte, talora anche molto lontani dal

luogo di loro residenza, e non siano nemmeno in grado di avvalersi di

un apposito incaricato.

D'altra parte è indubbio che in entrambe le ipotesi il termine

perentorio svolge identica funzione, in quanto preordinato al

verificarsi della decadenza dall'esercizio del diritto a ricorrere, al

fine generale della certezza degli atti della pubblica amministrazione.

Conseguentemente, ove il termine stesso decorra inutilmente, il

ricorso presentato intempestivamente è colpito dalla sanzione della

irricevibilità. Ma nei giudizi concernenti pensioni ordinarie, così

come in quelli relativi a pensioni di guerra, la presentazione dei

ricorsi non incide direttamente sugli oneri processuali di soggetti che

abbiano il potere di interloquire nei giudizi medesimi e non ne

condiziona l'esercizio.

In particolare, dalla normativa in esame non risulta aver rilevanza

alcun interesse che si palesi direttamente subordinato alla ricezione,

nel termine di novanta giorni sopra ricordato, del ricorso concernente

una pensione ordinaria, e possa giustificare il più rigoroso criterio

adottato per l'accertamento della sua decorrenza rispetto all'analogo

caso in materia di pensioni di guerra.

Non sembra pertanto essere razionalmente fondata, né rispondente

ad esigenze etico sociali, tale diversità, derivante dalla non

estensione ai procedimenti per pensioni ordinarie della più favorevole

norma che consente agli interessati di osservare il termine di

impugnativa con la spedizione del ricorso presso un ufficio postale.

In conclusione la diversa disciplina risultante dall'art. 63 del

r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, non può non ravvisarsi in contrasto con

l'art. 3 della Costituzione, che esige pari trattamento normativo per

situazioni fra loro non difformi.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 63 del testo

unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con

r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, nella parte in cui esclude che il termine

stabilito per la presentazione dei ricorsi di cui al precedente art. 62

possa essere osservato anche con la spedizione dei ricorsi stessi

mediante raccomandata, e che, in questo caso, della data di spedizione

faccia fede il bollo dell'ufficio postale mittente e, qualora il bollo

sia illeggibile, la ricevuta della raccomandata.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:170 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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