Art. 49
[1]Art. 27 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561; art. 19 legge 3 aprile 1933, n. 255; articoli 13 e 14 R. decreto 27 giugno 1933, n. 703.
[2]Entro novanta giurai dalla comunicazione o notificazione di cui ai precedenti articoli 17, ultimo comma, e 18, gli iscritti o i loro aventi causa, contemplati dal presente testo unico, la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, e gli altri enti interessati, rispettivamente, possono presentare ricorso alla Corte dei conti. 11
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
11La Corte Costituzionale con sentenza 14 - 15 gennaio 1976 n. 8 (in G.U. 1ª s.s. 21/01/1976 n. 18) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 49 del Regio Decreto 12 luglio 1934, sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
