Art. 76 — Certificato per carrelli o per macchine operatrici

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I carrelli, nonche' le macchine operatrici, per circolare su strada, debbono essere muniti di un certificato rilasciato da un Ispettorato della motorizzazione civile contenente i dati di identificazione e costruttivi e le prescrizioni alle quali la circolazione del veicolo e' subordinata. Il certificato e' rilasciato a seguito di visita e prova ed e' soggetto alle disposizioni dell'art. 65, in quanto applicabili. Quando l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione e' prescritto a termini dell'art. 110, detti veicoli debbono essere muniti dei dispositivi indicati nell'art. 71. Le macchine operatrici sgombraneve devono essere munite di un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla. Chiunque circola su strada con un carrello o con una macchina operatrice senza aver ottenuto il certificato, ovvero non ottempera alle prescrizioni in esso contenute, e' punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila. Chiunque circola su strada con un carrello od una macchina operatrice nel quale alcuno dei dispositivi di segnalazione visiva o di illuminazione, nei casi in cui l'uso dei medesimi e' prescritto, sia mancante o non conforme alle disposizioni stabilite dal comma terzo del presente articolo, in relazione all'art. 71, e dal regolamento, e' punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

Testo in vigore dal 23 giugno 1959 al 5 marzo 1982

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art76 · fonte del testo

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