Art. 71 — Equipaggiamento delle macchine agricole
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
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3 versioni dal 1959
Confronto con la versione in vigore dal 5 marzo 1982 al 1 gennaio 1993. 198 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Le macchine agricole munite di ruote non gommate o di cingoli, quando circolano su strada, debbono essere equipaggiate in modo da evitare insudiciamento, danneggiamento o eccessivo logorio del manto stradale. Le macchine agricole semoventi e i complessi costituiti dalle stesse e dalle macchine agricole trainate debbono essere muniti di efficaci dispositivi di frenatura. Le macchine agricole semoventi debbono essere munite di un dispositivo silenziatore del rumore emesso dallo scarico del motore. COMMA ABROGATO DALLA L. 10 FEBBRAIO 1982aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. tolto: 38 E' consentita l'applicazione di proiettori fendinebbia a luce anabbagliante, di proiettori per la retromarcia a luce bianca anabbagliante e di speciali proiettori da usare esclusivamente per le lavorazioni meccanicoagrarie. La targa posteriore di riconoscimento deve essere illuminata con luce bianca. Chiunque viola le disposizioni del comma primo e' punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila. Chiunque circola su strada con una macchina agricola nella quale il dispositivo silenziatore ovvero alcuno dei dispositivi di frenatura o dei dispositivi di segnalazione visiva o di illuminazione, nei casi in cui l'uso di questi ultimi e' prescritto, manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite dal presente articolo o dal regolamento e' punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila. aggiunto: 285
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art71 · fonte del testo
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