Art. 76 — Certificato per carrelli o per macchine operatrici
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
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3 versioni dal 1959
Confronto con la versione in vigore dal 5 marzo 1982 al 1 gennaio 1993. 326 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Certificato per carrelli o per macchine operatrici.
tolto: Le macchine operatrici, di cui all'articolo 30, per circolare su strada devono essere munite di un certificato rilasciato da un ufficio provinciale della motorizzazione civile contenente i dati di identificazione e costruttivi nonche' le prescrizioni alle quali la circolazione del veicolo e' subordinata. Le macchine operatrici sono soggette alla disciplina di cui agli articoli 53 e 54; le stesse devono essere registrate presso un ufficio provinciale della motorizzazione civile, il quale rilascia altresi' una targa di identificazione che deve essere applicata in analogia a quanto stabilito dall'articolo 75 per le macchine agricole. Il certificato e' soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 65, in quanto applicabili. Quando l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione e' prescritto a termini dell'articolo 110, le macchine operatrici devono essere munite dei dispositivi di segnalazione visiva di cui all'articolo 45 o di quelli di cui all'articolo 71, secondo quanto disposto con propri decreti dal Ministro dei trasporti, in applicazione di direttive comunitarie o di regolamenti internazionali specifici e applicabili alle macchine agricole. Le macchine operatrici, i veicoli adibiti alla raccolta e al trasporto dei rifiuti solidi urbani, i veicoli adibiti alla pulizia delle strade, i mezzi per il soccorso e l'assistenza stradale nonche' i veicoli per i trasporti eccezionali di cui all'articolo 10, devono essere muniti di un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla. Il Ministro dei trasporti puo', con proprio decreto, prescrivere l'impiego di tale dispositivo, anche su altri veicoli, quando cio' si renda necessario per garantire la sicurezza della circolazione. Tutte le parti a sbalzo, in particolare quelle con sezione retta trasversale minore della sagoma in larghezza della macchina, devono essere segnalate secondo quanto disposto con decreto del Ministro dei trasporti. Chiunque circoli su strada con una macchina operatrice che non sia conforme o non rispetti quanto disposto dal presente articolo e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire cinquecentomila.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art76 · fonte del testo
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