Art. 72 — Certificato per macchine agricole e immatricolazioni
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
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2 versioni dal 1959
Confronto con la versione in vigore dal 23 giugno 1959 al 1 gennaio 1993. 306 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le macchine agricole semoventi, di cui all'art. 29, primo comma, lettere a), c), e), le mietitrebbie ed i rimorchi agricoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 15 quintali, per circolare su strada, debbono essere muniti di un certificato rilasciato dall'Ispettorato della motorizzazione civile. L'Ispettorato, nella cui circoscrizione si trova l'azienda agricola alla quale e' destinata la macchina agricola o l'impresa che effettua lavorazioni meccanico-agrarie o che esercita la locazione di macchine agricole, provvede all'immatricolazione e rilascia il certificato a colui che dichiari di essere proprietario del veicolo e sia titolare di detta azienda o impresa. I veicoli indicati nel primo comma sono soggetti ad omologazione del tipo a norma dell'art. 53, secondo le modalita' che saranno stabilite dal Ministero dei trasporti di concerto col Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il certificato viene rilasciato quando sussistano i requisiti per la circolazione su strada, che risultano dalla dichiarazione di conformita' al tipo omologato, oppure dal certificato di approvazione emesso da un Ispettorato della motorizzazione civile. Nel certificato sono indicati i dati di immatricolazione, quelli di identificazione e costruttivi del veicolo. Per le macchine agricole indicate nell'art. 69, comma quarto, soggette alla disciplina del presente articolo, il certificato e' valido solo se accompagnato dall'autorizzazione prevista dall'art. 10. Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno stabiliti i documenti da produrre a corredo della domanda di omologazione e le modalita' di esecuzione dell'esame del tipo delle macchine agricole semoventi e dei rimorchi agricoli. Sulle macchine agricole puo' essere consentito il trasporto, per motivi di lavoro, dell'accompagnatore di animali o di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonche' degli addetti a lavori agricoli. Chiunque circola su strada con una macchina agricola per la quale non e' stato rilasciato il certificato e' punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire venticinquemila a lire centomila.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art72 · fonte del testo
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