Art. 110 — Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
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2 versioni dal 1959
Confronto con la versione in vigore dal 23 giugno 1959 al 1 gennaio 1993. 280 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Nelle ore e nei casi indicati nell'art. 109, comma primo, si debbono tenere accesi durante la marcia sui veicoli a motore i dispositivi di segnalazione e di illuminazione appresso indicati:
tolto: a) quando l'illuminazione pubblica sia sufficiente: le luci di posizione;
tolto: b) quando l'illuminazione pubblica sia insufficiente: i proiettori a luce anabbagliante e le luci posteriori di posizione;
tolto: c) quando l'illuminazione pubblica manchi e si superi la velocita' di 40 km all'ora: i proiettori a luce abbagliante e le luci posteriori di posizione. I conducenti, se incrociano altri veicoli, approssimandosi a questi debbono adoperare i proiettori a luce anabbagliante e diminuire la velocita'. Sui rimorchi, rimorchi agricoli e carrelli rimorchiati si debbono tenere accese durante la marcia le luci posteriori di posizione. Durante la marcia si debbono tenere accese sui veicoli indicati nei precedenti commi anche le luci di ingombro e deve essere illuminata la targa. Ad eccezione dei veicoli da trainare quando siano staccati, dei motocicli e dei ciclomotori, durante la sosta, quando l'illuminazione pubblica sia insufficiente o manchi, e a meno che il veicolo venga collocato fuori della carreggiata, si debbono tenere accese le luci di posizione, le luci di ingombro e deve essere illuminata la targa. Agli effetti del presente articolo si considera sufficiente l'illuminazione pubblica che rende individuabile un veicolo alla distanza di 50 metri. Nei centri abitati e' vietato l'uso dei proiettori a luce abbagliante. Chiunque, incrociando altri veicoli ed approssimandosi a questi, non adopera i proiettori a luci anabbagliante e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con la ammenda da lire quindicimila a lire quarantamila. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art110 · fonte del testo
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