Art. 70 — Traino di macchine agricole

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 giugno 1959 al 13 gennaio 1991. Leggi il testo vigente →

Le trattrici agricole possono trainare su strada piu' macchine operatrici agricole solo nel caso che queste siamo provviste di dispositivi di frenatura comandati dalla trattrice e sempre che la lunghezza del convoglio non superi i m 14. Su richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste possono essere accordate deroghe. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire venticinquemila a lire centomila.

Testo in vigore dal 23 giugno 1959 al 13 gennaio 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art70 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari