Art. 69-ter
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
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2 versioni dal 1991
Confronto con la versione in vigore dal 13 gennaio 1991 al 1 gennaio 1993. 408 parole tolte, 10 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: (Circolazione delle trattrici agricole).
tolto: 1. Le trattrici agricole per circolare su strada con attrezzature di tipo portato o semiportato in posizione laterale, anteriore o posteriore, devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:
tolto: a) la lunghezza complessiva dell'insieme trattrice-attrezzo non deve superare il doppio di quella della trattrice isolata non zavorrata, fermo restando l'obbligo di iscrizione nella sagoma fissata dagli articoli 32 e 69;
tolto: b) la massa complessiva dell'attrezzo o degli attrezzi portati non deve superare il 30 per cento di quella della trattrice isolata e non zavorrata nei limiti delle masse fissate dall'articolo 69;
tolto: c) quali che siano le condizioni di carico della trattrice la massa trasmessa sulla strada dall'asse di guida in condizioni statiche non deve essere inferiore al 20 per cento di quella della trattrice stessa in ordine di marcia;
tolto: d) il bloccaggio tridirezionale degli attacchi di supporto degli attrezzi deve impedire, durante il trasporto, qualsiasi oscillazione degli stessi rispetto alla trattrice;
tolto: e) le attrezzature semiportate agganciate all'attacco a tre punti posteriore della trattrice agricola debbono essere equipaggiate con una o piu' ruote liberamente orientabili intorno ad un asse verticale rispetto al piano di appoggio, ovvero essere munite di dispositivi atti a consentire la corretta iscrizione in curva del complesso trattrice-attrezzo. 2. Gli ingombri a sbalzo derivanti da attrezzature portate o semiportate devono essere dotati di pannelli retroriflettenti e fluorescenti con le caratteristiche colorimetriche e fotometriche di cui al decreto del Ministro dei trasporti 30 giugno 1988, n. 388. 3. Qualora gli ingombri costituiti da attrezzi portati o semiportati occultino la visibilita' dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione della trattrice, questi devono essere ripetuti secondo quanto disposto dal regolamento, ovvero dalle prescrizioni dell'allegato 12 al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212. 4. Le trattrici agricole con attrezzature di tipo portato o semiportato ancorche' rientranti nei limiti di sagoma di cui al comma 1, devono essere equipaggiate con il dispositivo a luce lampeggiante gialla previsto dal quinto comma dell'art. 76. 5. Le trattrici agricole equipaggiate con attrezzature di tipo portato o semiportato che non rientrano nei limiti stabiliti nel comma 1 sono considerate macchine agricole eccezionali e si applicano ad esse le norme di cui all'articolo 69- bis. 6. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 5 e' punito ai sensi dell'articolo 69. 7. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art69ter · fonte del testo
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