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[1]((Trasporti di cose sui veicoli a motore e sui rimorchi.

[2]I veicoli a motore, rimorchi e macchine operatrici non possono superare il peso complessivo indicato sul documento di circolazione. Chiunque circoli con un veicolo il cui peso complessivo a pieno carico risulti essere superiore, di oltre il 5 per cento, a quello indicato nel documento di circolazione, quando detto peso e' superiore ai 100 quintali, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

  • a)da lire cinquantamila a lire duecentomila, se l'eccedenza non supera i 10 quintali;
  • b)da lire centomila a lire quattrocentomila, se l'eccedenza non supera i 20 quintali;
  • c)da lire duecentomila a lire ottocentomila, se l'eccedenza non supera i 30 quintali;
  • d)da lire quattrocentomila a lire un milione e seicentomila, se l'eccedenza supera i 30 quintali. Chiunque circoli con un autotreno la cui motrice e/o rimorchio risulti di peso complessivo superiore di oltre il 5 per cento a quello indicato sulla carta di circolazione ovvero con l'autotreno avente un peso complessivo superiore a quello indicato sulla carta di circolazione della motrice, e' soggetto alla sanzione amministrativa, indipendentemente da quanto previsto al secondo comma, misurando la eccedenza nel peso complessivo dell'autotreno e nel peso rimorchiabile della motrice. Chiunque circoli con un autoarticolato o autosnodato che superi di oltre il 5 per cento il peso complessivo a pieno carico consentito per il complesso, e' soggetto ad una unica sanzione amministrativa commisurata come previsto nel secondo comma. Per i veicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore a 100 quintali, le sanzioni amministrative previste nel secondo comma sono applicabili allorche' la eccedenza, superiore al 5 per cento, non superi rispettivamente il 10, 20, 30 per cento, oppure superi il 30 per cento del peso complessivo. Se si tratta di motoveicoli le sanzioni amministrative sono ridotte alla meta'. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'articolo 10, quando non sia stata rilasciata l'autorizzazione, ovvero venga comunque superato il peso massimo complessivo indicato nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del 5 per cento ai pesi massimi relativi a quel veicolo, ai sensi dell'articolo 33. Per i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose di cui all'articolo 1 della legge 10 luglio 1970, n. 579, le sanzioni amministrative di cui ai precedenti commi si applicano sulle eccedenze di peso rispetto al peso complessivo indicato dalla carta di circolazione senza la franchigia del 5 per cento. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonche' al committente, quando si tratti di trasporto eseguito per suo conto esclusivo. Accertata l'eccedenza di peso, la continuazione del viaggio e' subordinata al versamento della somma corrispondente alla sanzione amministrativa nella misura minima prevista e, qualora l'eccedenza superi il 10 per cento del peso complessivo a pieno carico indicato nel documento di circolazione, anche alla riduzione del carico entro i limiti consentiti. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo i pesi complessivi indicati nelle carte di circolazione, nonche' i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati al quintale superiore. Il Ministro dell'interno provvede, con propri decreti, a stabilire le modalita' per l'accertamento del peso complessivo del singolo veicolo. L'articolo 555 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, e' abrogato. Ai veicoli immatricolati all'estero, qualora superino i pesi complessivi indicati nel documento di circolazione del Paese di origine di oltre il 5 per cento, si applicano le stesse sanzioni amministrative previste dal presente articolo; la sanzione deve essere versata al momento della contestazione e comunque prima che il veicolo lasci il territorio nazionale. In ogni caso e nel rispetto di quanto sopra stabilito, non e' ammessa per tali veicoli la circolazione a pesi superiori a quelli massimi di cui all'articolo 33, a meno che trattasi di trasporti eccezionali autorizzati a norma dell'articolo 10)).

Testo in vigore dal 5 marzo 1982 al 6 aprile 1987

Corte costituzionale

20 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 3/1989

    Questione infondata
    18 gennaio 1989

    CIRCOLAZIONE STRADALE La norma impugnata non prevede un vincolo di solidarietà tra il conducente del veicolo in sovraccarico, il proprietario ed, eventualmente, il committente, con divieto di accertamento delle singole responsabilità, come ritiene il giudice remittente. Tale vincolo esisteva solo nella relativa proposta di legge, modificata a seguito dei rilievi intervenuti durante i lavori preparatori, nel senso che, essendo sanzionate le tre diverse condotte del conducente, del proprietario ed, eventualmente, del committente, ciascuno dei tre soggetti risponde per fatto proprio, sicché la prova della responsabilità di ognuno resta regolata dai principi generali. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 121, comma nono, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'art. 12 della Legge 10 febbraio 1982, n. 38, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

    Art. 3 cost. · Art. 121 Testo unico circolazione stradale · Art. 12 Modifiche ad alcuni articoli del codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, riguardanti i pesi e le misure dei veicoli

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 24/1984

    Altra decisione
    7 febbraio 1984

    Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3, primo comma, 27, primo comma, e 102, primo comma, Cost. - dell'art. 121, terzo e quarto comma, del T.U. delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nonché dell'art. 6 di quest'ultima legge, nella parte in cui tali norme prevedono, per la circolazione con veicoli che superino il peso complessivo consentito, la sanzione penale ovvero quella amministrativa a seconda che la eccedenza superi o no i 30 quintali e non consentono di applicare la sanzione amministrativa ove rispetto all'ipotesi più grave ricorrano circostanze attenuanti ritenute equivalenti o prevalenti. Dopo la pronuncia dell'ordinanza di rinvio infatti, il testo dell'art. 121 del T.U. delle norme sulla circolazione stradale è stato integralmente sostituito dall'art. 12 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, il quale tra l'altro: prevede l'applicazione della sanzione amministrativa, in luogo di quella penale, in tutti i casi di circolazione con veicoli che superino di oltre il cinque per cento il peso complessivo consentito, ivi compreso quello in cui l'eccedenza supera i 30 quintali; commina sanzioni distinte e di importo gradualmente crescente per diverse fasce di eccedenza di peso a seconda, cioè, che questo ecceda di 10, di 20, di 30 o di oltre 30 quintali quello indicato sul documento di circolazione; consente, infine, di graduare tali sanzioni stabilendo per ciascuna un limite minimo ed uno massimo; di conseguenza, si rende necessario che il giudice a quo proceda ad un nuovo esame della rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata, tenendo conto delle norme sopravvenute.

    Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 102 cost. · Art. 133 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 3/1983

    Altra decisione
    24 gennaio 1983

    ordina la restituzione degli atti al Pretore di Montefiascone. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI…

    Art. 3 cost. · Art. 5 Nuove norme sugli autoveicoli industriali · Art. 121 Testo unico circolazione stradale · Art. 12 Modifiche ad alcuni articoli del codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, riguardanti i pesi e le misure dei veicoli

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 5 marzo 1982

Confronto con la versione in vigore dal 10 giugno 1976 al 5 marzo 1982. 346 parole tolte, 611 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: Suiaggiunto: Trasporti di cose sui veicoli a motoretolto: , rimorchi, rimorchi agricoli e carrelli rimorchiati, il trasporto di cose non puo' superare la portata utile o, per i trasporti eccezionali, la portata determinata dai limiti potenziali di carico, indicata nel aggiunto: e sui rimorchi.

aggiunto: I veicoli a motore, rimorchi e macchine operatrici non possono superare il peso complessivo indicato sul documento di circolazione. tolto: Nei casi in cui non sia possibile la determinazione del peso esatto, nonche' per cose per loro natura soggette a subire durante il trasporto aumenti di peso per umidita' o pioggia, e' ammessa una differenza di peso lino al cinque per cento del peso complessivo. Chiunque circoli con un veicolo tolto: che superi il peso complessivo a pieno carico o il cui rimorchio superi il proprio aggiunto: il cui peso complessivo a pieno carico tolto: o il peso rimorchiabile del veicolo trainante, o, per i trasporti eccezionali, superi i corrispondenti limiti potenziali indicati nei documenti di circolazione, oltre il limite di tolleranza del aggiunto: risulti essere superiore, di oltre il 5 per cento tolto: del peso complessivo, e' punito con l'ammenda da lire 50 mila a lire 200 milaaggiunto: , a quello indicato nel documento di circolazione, quando detto peso e' superiore ai 100 quintali, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

aggiunto: a) da lire cinquantamila a lire duecentomila, se l'eccedenza non supera i 10 quintalitolto: , da lire 100 mila a lire 300 milaaggiunto: ;

aggiunto: b) da lire centomila a lire quattrocentomila, se l'eccedenza non supera i 20 quintalitolto: , da lire 200 mila a lire 600 milaaggiunto: ;

aggiunto: c) da lire duecentomila a lire ottocentomila, se l'eccedenza non supera i 30 quintali;

aggiunto: d) da lire quattrocentomila a lire un milione e seicentomila, se l'eccedenza supera i 30 quintali tolto: si applicano l'ammenda di lire 800 mila e 15 giorni di arresto; se si tratta di motoveicoli o di carrelli, l'ammenda e' ridotta alla meta'. Nel caso che il carico superi la portata utile oltre la tolleranza stabilita, sia il proprietario del veicolo sia il committente sono civilmente responsabili in solido. Se l'eccedenza non supera il 10 per cento del carico utile ammesso il veicolo non puo' proseguire il viaggio se non e' versata l'ammenda nella misura minima prevista. Nel caso che la eccedenza sia percentualmente maggiore laaggiunto: . Chiunque circoli con un autotreno la cui motrice e/o rimorchio risulti di peso complessivo superiore di oltre il 5 per cento a quello indicato sulla carta di circolazione ovvero con l'autotreno avente un peso complessivo superiore a quello indicato sulla carta di circolazione della motrice, e' soggetto alla sanzione amministrativa, indipendentemente da quanto previsto al secondo comma, misurando la eccedenza nel peso complessivo dell'autotreno e nel peso rimorchiabile della motrice. Chiunque circoli con un autoarticolato o autosnodato che superi di oltre il 5 per cento il peso complessivo a pieno carico consentito per il complesso, e' soggetto ad una unica sanzione amministrativa commisurata come previsto nel secondo comma. Per i veicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore a 100 quintali, le sanzioni amministrative previste nel secondo comma sono applicabili allorche' la eccedenza, superiore al 5 per cento, non superi rispettivamente il 10, 20, 30 per cento, oppure superi il 30 per cento del peso complessivo. Se si tratta di motoveicoli le sanzioni amministrative sono ridotte alla meta'. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'articolo 10, quando non sia stata rilasciata l'autorizzazione, ovvero venga comunque superato il peso massimo complessivo indicato nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del 5 per cento ai pesi massimi relativi a quel veicolo, ai sensi dell'articolo 33. Per i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose di cui all'articolo 1 della legge 10 luglio 1970, n. 579, le sanzioni amministrative di cui ai precedenti commi si applicano sulle eccedenze di peso rispetto al peso complessivo indicato dalla carta di circolazione senza la franchigia del 5 per cento. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonche' al committente, quando si tratti di trasporto eseguito per suo conto esclusivo. Accertata l'eccedenza di peso, la continuazione del viaggio e' subordinata tolto: anche al discarico dell'eccedenza nel posto indicato dagli agenti di polizia che rilevano l'infrazione. E' ugualmente prescritto il discarico dell'eccedenza nel caso in cui sia prevista l'applicazione dell'ammenda congiuntamente all'arresto. L'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione nella cui circoscrizione e' immatricolato il veicolo a carico del quale siano state accertate piu' di tre infrazioni, e' tenuto a sospendere l'efficacia della carta di circolazione per un periodo da uno a tre mesi. A tal fine tutte le contravvenzioni elevate in applicazione del presente articolo devono essere notificate all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che ha rilasciato la carta di circolazione aggiunto: al versamento della somma corrispondente alla sanzione amministrativa nella misura minima prevista e, qualora l'eccedenza superi il 10 per cento del peso complessivo a pieno carico indicato nel documento di circolazione, anche alla riduzione del carico entro i limiti consentiti. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo i pesi complessivi indicati nelle carte di circolazione, nonche' i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati al quintale superiore. Il Ministro dell'interno provvede, con propri decreti, a stabilire le modalita' per l'accertamento del peso complessivo del singolo veicolo. L'articolo 555 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, e' abrogato. Ai veicoli immatricolati all'estero, qualora superino i pesi complessivi indicati nel documento di circolazione del Paese di origine di oltre il 5 per cento, si applicano le stesse sanzioni amministrative previste dal presente articolo; la sanzione deve essere versata al momento della contestazione e comunque prima che il veicolo lasci il territorio nazionale. In ogni caso e nel rispetto di quanto sopra stabilito, non e' ammessa per tali veicoli la circolazione a pesi superiori a quelli massimi di cui all'articolo 33, a meno che trattasi di trasporti eccezionali autorizzati a norma dell'articolo 10.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art121 · fonte del testo

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