Corte costituzionale

Ordinanza n. 82/1981

Questione dichiarata infondata · depositata il 01/06/1981 · relatore Alberto Malagugini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 121

del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dall'art. 5 della

legge 5 maggio 1976, n. 313 (nuove norme sugli autoveicoli

industriali) promossi con ordinanze emesse dal Tribunale di Taranto il

18 giugno 1980 e dal Pretore di Treviglio il 2 aprile 1980,

rispettivamente iscritte ai nn. 752 e 769 del registro ordinanze 1980 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 352 del 1980 e

n. 6 del 1981.

Udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1981 il Giudice

relatore Alberto Malagugini.

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe è stata sollevata, in

relazione all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale

dell'art. 121, terzo comma, del t.u. delle norme concernenti la

disciplina della circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno

1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio

1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda di lire 800.000

e con quindici giorni di arresto chiunque circoli con un veicolo che

superi di oltre trenta quintali il peso complessivo consentito, già

dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 50 del 1980 e

manifestamente infondata con ordinanze nn. 167 e 195 del 1980;

Considerato che tale questione, motivata con i medesimi argomenti

già esaminati e disattesi, va dichiarata manifestamente infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 121, terzo comma, del t.u. delle norme

concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvate con

d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della

legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda

di lire 800.000 e con 15 giorni di arresto chiunque circoli con un

veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo

consentito, sollevata in relazione all'art. 3 Cost., dal Tribunale di

Taranto e dal Pretore di Treviglio con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:82 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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