Art. 33 — Pesi massimi
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
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5 versioni dal 1959
Confronto con la versione in vigore dal 5 marzo 1982 al 1 gennaio 1993. 412 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il peso complessivo a pieno carico di un veicolo, salvo quanto disposto nei commi successivi, costituito dal peso del veicolo stesso in ordine di marcia e da quello del suo carico, non puo' eccedere i 50 quintali per i veicoli a un asse, 80 quintali per quelli a due assi e 100 quintali per quelli a tre o piu' assi. Il peso complessivo a pieno carico di un rimorchio ad un asse non puo' eccedere 60 quintali; fa eccezione l'unita' posteriore dell'autosnodato. Per gli autoveicoli e filoveicoli isolati muniti di pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di appoggio sulla strada non sia superiore a 8 chilogrammi per centimetro quadrato e quando, se trattasi di veicoli a tre o piu' assi, la distanza tra due assi contigui non sia inferiore ad un metro e 20 centimetri, il peso complessivo a pieno carico del veicolo isolato non puo' eccedere i 180 quintali se si tratta di veicoli a due assi, i 240 quintali se si tratta di veicoli a tre o piu' assi. Qualora si tratti di autobus o filobus a due assi destinati a servizi pubblici di linea urbana e suburbana il peso complessivo a pieno carico non deve eccedere i 190 quintali. Qualunque sia il tipo di veicolo, il peso massimo in corrispondenza dell'asse piu' caricato non deve eccedere i 120 quintali. In corrispondenza di due assi contigui a distanza inferiore a 2 metri fra loro, il peso massimo non deve superare 200 quintali, se a distanza inferiore a un metro e 20 centimetri non deve superare il valore di 170 quintali; se a distanza non superiore a un metro, non deve superare il valore di 120 quintali. Il peso complessivo a pieno carico di un autoarticolato o di un autosnodato o di un filoarticolato o di un filosnodato, quando concorrono le condizioni indicate nel comma terzo, non deve eccedere 300 quintali se a 3 assi, 400 quintali se a 4 assi, 440 quintali se a 5 o piu' assi; il peso complessivo a pieno carico di un autotreno o di un filotreno, quando concorrono le medesime condizioni, non deve eccedere 240 quintali se a 3 assi, 400 quintali se a 4 assi, 440 quintali se a 5 o piu' assi. Per i rimorchi, il peso complessivo del veicolo isolato, nel rispetto delle stesse condizioni di cui al comma terzo, non puo' superare i 220 quintali se a due assi e 252 quintali se a tre o piu' assi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art33 · fonte del testo
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