Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 368). Fonte: art. 368, comma 1, d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Altre attivita' (articolo 9 decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689)
[2]1. Le attivita' diverse da quelle indicate negli articoli da 32 a 36 si valutano al costo di acquisizione.
Testo vigente dal 6 agosto 2026
