Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 368). Fonte: art. 368, comma 1, d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]Valutazione dei beni immobili e dei beni registrati (articolo 4 decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689)

[2]1. I beni immobili e i beni iscritti in pubblici registri sono valutati singolarmente in base al costo, assumendo come tale il valore definitivamente accertato ai fini delle imposte di registro o di successione o, in mancanza, il prezzo indicato nell'atto di acquisto, maggiorati degli oneri accessori di diretta imputazione. Il valore o prezzo, se si riferisce indistintamente all'immobile o a beni mobili, deve essere depurato della parte imputata a questi ai sensi dei successivi articoli. 2. Per i beni costruiti in economia od in appalto, si assume il costo di produzione documentato o da stimare con riferimento alla data di ultimazione della costruzione. 3. I valori determinati ai sensi dei commi 1 e 2 sono maggiorati, a titolo di spese incrementative, nella misura del tre per cento per ciascun anno o frazione d'anno superiore a sei mesi o nella maggior misura risultante dalla relativa documentazione. 4. I beni in corso di costruzione sono valutati in base ai costi sostenuti fino al 31 dicembre dell'anno precedente.

Testo vigente dal 6 agosto 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-05;141~art32 · fonte del testo

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