Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 368). Fonte: art. 368, comma 1, d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Valutazione dei crediti e dei debiti (articolo 8 decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689)
[2]1. I crediti ed i debiti si valutano al loro valore nominale. I crediti si assumono al netto delle perdite verificatesi anteriormente al 1° gennaio dell'anno di riferimento.
Testo vigente dal 6 agosto 2026
