Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 368). Fonte: art. 368, comma 1, d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Valutazione dei titoli (articolo 7 decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689)
[2]1. I titoli quotati in borsa si valutano in base alla media dei prezzi di compenso dell'anno precedente. 2. Le azioni e i titoli similari non quotati in borsa si valutano al costo ovvero, se questo non e' documentato, in base all'ultimo bilancio della societa' emittente approvato anteriormente al 1° gennaio dell'anno di riferimento. 3. Le obbligazioni e i titoli similari non quotati in borsa si valutano in base alla media dei prezzi di compenso dell'anno precedente relativi a titoli quotati in borsa analoghi per scadenza e tasso di interesse.
Testo vigente dal 6 agosto 2026
