Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 368). Fonte: art. 368, comma 1, d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Valori riportati nel prospetto (articolo 12 decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689)
[2]1. I valori indicati nel prospetto di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2003 n. 126 si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi. 2. La differenza fra l'ammontare complessivo delle attivita' e quello delle passivita' non costituisce componente positiva o negativa del reddito imponibile.
Testo vigente dal 6 agosto 2026
