Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 368). Fonte: art. 368, comma 1, d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Effetti del concordato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (articolo 18 decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13)
[2]1. L'adesione al concordato non produce effetti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cui applicazione avviene secondo le regole ordinarie.
Testo vigente dal 6 agosto 2026
