Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 368). Fonte: art. 368, comma 1, d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]Valore della produzione netta oggetto di concordato (articolo 17 decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13)

[2]1. Il valore della produzione netta rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, proposto al contribuente ai fini del concordato, e' individuato con riferimento agli articoli 5, 5-bis, 8 e 10 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, senza considerare le componenti gia' individuate dagli articoli 98 e 99 per la determinazione del reddito di lavoro autonomo e del reddito d'impresa oggetto di concordato, ove rilevanti ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. 2. Il saldo netto tra le componenti di cui al comma 1 determina una corrispondente variazione del valore della produzione netta concordato ferma restando la dichiarazione di un valore minimo di 2.000 euro.

Testo vigente dal 6 agosto 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-05;141~art100 · fonte del testo

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