Art. 97
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[1]Nelle provincie dove per legge o consuetudine sussista l'obbligo di rimborsare agli spedali la spesa dei rispettivi malati poveri, continua provvisoriamente tale obbligo, ma debbono applicarsi le norme di cui al capo VII della presente legge per determinare la pertinenza di un malato ad un comune.
[2]Nei tre anni dall'entrata in esecuzione della presente legge, il Governo del Re presentera' al Parlamento una relazione sul servizio degli speciali e sulle spese di spedalita', e proporra' i provvedimenti legislativi che credera' opportuni.
[3]Frattanto gli istituti ai quali ai termini dell'art. 79 sia stato imposto di accogliere malati, feriti o donne nell'imminenza del parto, avranno diritto al rimborso delle spese verso il comune cui la persona ricoverata appartiene; salve le rivalse di questo verso la locale congregazione di carita' od altri istituti che siano tenuti a rilevare il comune; e salve sempre le speciali disposizioni statutarie degli istituti ricoveranti, o le speciali convenzioni che escludano il diritto al rimborso.
Testo in vigore dal 22 luglio 1890 al 23 gennaio 1924
