Art. 98
[1]Nelle citta' che sono sedi di facolta' medico-chirurgiche, gli ospedali sono tenuti a fornire il locale ed a lasciare a disposizione i malati ed i cadaveri occorrenti per i diversi insegnamenti.
[2]E' dovuta agli ospedali un'indennita' equivalente alla differenza fra le spese che essi incontrerebbero se non dovessero provvedere al servizio per gli insegnamenti, e le maggiori spese cagionate da tale servizio.
[3]In caso di disaccordo cosi' circa l'estensione dell'obbligo degli ospedali, come circa la indennita', decideranno tre arbitri. Uno degli arbitri deve essere nominato dal rappresentante l'universita' o istituto di studi superiori; l'altro, dall'amministrazione dell'ospedale ed il terzo dai due arbitri di comune accordo. Ove l'accordo non avvenga, il presidente della corte di appello, a richiesta della parte piu' diligente, nomina il terzo arbitro.
[4]Gli arbitri decideranno come amichevoli compositori, e la loro sentenza sara' inappellabile, osservate le forme e per gli effetti preveduti dal codice di procedura civile.
Testo vigente dal 22 luglio 1890
