[1]I Comuni delle provincie Venete e di Mantova saranno tenuti a rimborsare in quindici rate annuali, a partire dal 1898 e senza interessi, i due terzi delle somme pagate dallo Stato a' termini della presente legge pei rispettivi malati poveri curati negli ospedali Austro-Ungarici. 2
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale dalle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 21 gennaio 1897.
[4]UMBERTO.
[5]Rudini'. L. Luzzatti. Visconti Venosta.
[6]Visto, Il Guardasigilli: G. Costa.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 31 maggio 1928, n. 1388
2La L. 31 maggio 1928, n. 1388 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Sono condonate a favore dei Comuni delle Provincie venete e di Mantova le quote di spese da essi tuttora dovute al Tesoro dello Stato, ai termini dell'art. 4 della legge 21 gennaio 1897, n. 35, per spedalita' dipendenti dal ricovero dei rispettivi malati poveri negli ospedali austro-ungarici, maturatesi fino al 30 settembre 1899".
Testo vigente dal 20 luglio 1928
