Art. 93
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[1]E' fatta obbligatoria la revisione degli statuti e dei regolamenti: Delle opere pie dotali e delle altre istituzioni di beneficenza nella parte concernente il conferimento delle doti; Dei monti frumentari e granatici e delle istituzioni, nelle quali, dopo il 1862, siano stati i detti monti trasformati.
[2]Il prefetto invitera' le congregazioni di carita', i comuni o la provincia secondo le distinzioni dell'art. 62, a dare entro tre mesi il loro parere intorno all'applicabilita' dell'art. 70, all'eventuale destinazione della beneficenza, ovvero alle riforme che apparissero necessarie negli statuti.
[3]((Trascorso il detto termine, si provvedera' con decreto Reale, il quale, quando si debba procedere alla trasformazione, deve essere preceduto dai pareri della Giunta provinciale amministrativa e del Consiglio di Stato)). 3
[4]Per gli enti di cui al n. 2 del presente articolo, il ministro dell'interno deve provvedere di concerto con quello di agricoltura, industria e commercio.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841
3con decorrenza dal 1 luglio 1924
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924. Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".
Testo in vigore dal 23 gennaio 1924 al 5 marzo 1924
