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[1]E' fatta obbligatoria la revisione degli statuti e dei regolamenti: Delle opere pie dotali e delle altre istituzioni di beneficenza nella parte concernente il conferimento delle doti; Dei monti frumentari e granatici e delle istituzioni, nelle quali, dopo il 1862, siano stati i detti monti trasformati.

[2]Il prefetto invitera' le congregazioni di carita', i comuni o la provincia secondo le distinzioni dell'art. 62, a dare entro tre mesi il loro parere intorno all'applicabilita' dell'art. 70, all'eventuale destinazione della beneficenza, ovvero alle riforme che apparissero necessarie negli statuti.

[3]((Trascorso il detto termine, si provvedera' con decreto Reale, il quale, quando si debba procedere alla trasformazione, deve essere preceduto dai pareri della Giunta provinciale amministrativa e del Consiglio di Stato)). 3

[4]Per gli enti di cui al n. 2 del presente articolo, il ministro dell'interno deve provvedere di concerto con quello di agricoltura, industria e commercio.

[5]((Il provvedimento definitivo di trasformazione o di riforma degli statuti e' impugnabile a norma dell'art. 81)). 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841

3

con decorrenza dal 1 luglio 1924

Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924. Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

Testo in vigore dal 23 gennaio 1924 al 5 marzo 1924

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Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 23 gennaio 1924

Confronto con la versione in vigore dal 22 luglio 1890 al 23 gennaio 1924. 37 parole tolte, 31 parole aggiunte in 2 capoversi.

Trascorso il detto termine, tolto: e sentita la giunta aggiunto: si provvedera' con decreto Reale, il quale, quando si debba procedere alla trasformazione, deve essere preceduto dai pareri della Giunta provinciale amministrativa e tolto: il consiglio di Stato, sara' provveduto con decreto reale alla trasformazione dell'istituto od alla riforma degli statuti secondo le norme stabilite negli articoli precedenti aggiunto: del Consiglio di Stato.

tolto: Alaggiunto: Il provvedimento definitivo di trasformazione o di riforma degli statutitolto: , si applicano le disposizioni dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente aggiunto: e' impugnabile a norma dell'art. 81.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841

    Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924. Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1890-07-17;6972~art93 · fonte del testo

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