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[1]E' fatta obbligatoria la revisione degli statuti e dei regolamenti: Delle opere pie dotali e delle altre istituzioni di beneficenza nella parte concernente il conferimento delle doti; Dei monti frumentari e granatici e delle istituzioni, nelle quali, dopo il 1862, siano stati i detti monti trasformati.

[2]Il prefetto invitera' le congregazioni di carita', i comuni o la provincia secondo le distinzioni dell'art. 62, a dare entro tre mesi il loro parere intorno all'applicabilita' dell'art. 70, all'eventuale destinazione della beneficenza, ovvero alle riforme che apparissero necessarie negli statuti.

[3]Trascorso il detto termine, e sentita la giunta provinciale amministrativa e il consiglio di Stato, sara' provveduto con decreto reale alla trasformazione dell'istituto od alla riforma degli statuti secondo le norme stabilite negli articoli precedenti.

[4]Per gli enti di cui al n. 2 del presente articolo, il ministro dell'interno deve provvedere di concerto con quello di agricoltura, industria e commercio.

[5]Al provvedimento definitivo di trasformazione o di riforma degli statuti, si applicano le disposizioni dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Testo in vigore dal 22 luglio 1890 al 23 gennaio 1924

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