Art. 52 — null
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 gennaio 1924 al 5 marzo 1924. Leggi il testo vigente →
[1]((Il Sottoprefetto puo' chiedere copia delle deliberazioni e dei provvedimenti delle istituzioni pubbliche 'di assistenza e beneficenza per le quali non sia richiesta l'approvazione tutoria)).3 ((L'esecutorieta' delle deliberazioni di cui venga richiesta copia rimane sospesa di diritto)).3 ((Quando la deliberazione o il provvedimento contengano violazioni di legge o di regolamento o di statuti speciali aventi forza di legge, il Sottoprefetto puo' pronunziarne l'annullamento con decreto motivato, entro quindici giorni da quello in cui ne abbia ricevuta copia)).3 ((Contro il decreto del Sottoprefetto, che dev'essere comunicato immediatamente all'amministrazione dell'istituto, l'amministrazione medesima e gli interessati, entro il termine di giorni quindici, possono ricorrere al Prefetto, che decide con provvedimento definitivo)).3
[3]Rimangono egualmente salve le nullita' di diritto concernenti le deliberazioni e i provvedimenti presi in adunanze illegali o sopra oggetti estranei alle attribuzioni dei consigli e rappresentanze delle istituzioni di beneficenza, o quando si sieno violate le disposizioni delle leggi.
[4]Tali nullita', qualora sieno stati lasciati decorrere i termini di cui sopra, saranno pronunciate, al seguito di ricorso delle parti interessate o d'ufficio, con decreto reale, udito il consiglio di Stato.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841
3con decorrenza dal 1 luglio 1924
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924. Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".
Testo in vigore dal 23 gennaio 1924 al 5 marzo 1924
