Sulle Opere Pie

Art. 52-bis

[1]Il Sottoprefetto deve curare il coordinamento delle varie forme di assistenza e beneficenza e dei vari modi di erogazione nei singoli Comuni e nell'intero Circondario.

[2]A questo scopo:

  • a)vigila sulla gestione delle Congregazioni di carita' e delle istituzioni elemosiniere, affinche' l'erogazione della beneficenza si compia a seconda delle norme stabilite dalla legge e dai regolamenti;
  • b)promuove e, occorrendo, costituisce d'ufficio federazioni fra le istituzioni di assistenza e beneficenza del Circondario;
  • c)riceve le istanze di ricovero o di sussidio, da chiunque trasmesse o presentate, e le indirizza a quelle fra le istituzioni pubbliche o private di assistenza e beneficenza esistenti nel Circondario, che ritenga piu' adatte a provvedere: a tal fine, le amministrazioni delle istituzioni pubbliche dovranno comunicare al Sottoprefetto copia dei loro statuti e delle successive modificazioni, ed, entro il mese di gennaio di ogni anno, un prospetto indicante le somme e i posti che siano disponibili o si prevedano tali durante l'anno, e le vacanze di tali posti appena si verifichino;
  • d)provvede che dalle Congregazioni di carita' e dalle altre istituzioni pubbliche siano fornite alle istituzioni ed associazioni private di assistenza e beneficenza le notizie che si reputino utili al migliore coordinamento delle rispettive funzioni, e specialmente gli elenchi delle persone sussidiate e dei minorenni moralmente o materialmente abbandonati;
  • e)decide sui ricorsi che vengono presentati contro la concessione o il diniego di posti di ricovero, di assegni e di erogazioni di qualunque natura da parte delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, quando si adduca che importino violazioni di leggi, di regolamenti o di statuti speciali aventi forza di legge. Se accoglie i ricorsi, annulla le deliberazioni impugnate e provvede in merito. Puo' anche annullare di ufficio le concessioni ed erogazioni che siano state fatte illegalmente o con favoritismi. 3 4
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841

3

con decorrenza dal 1 luglio 1924

Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924. Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

Decreto 11 febbraio 1924

4

con decorrenza dal 1 marzo 1924

Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Testo vigente dal 5 marzo 1924

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Che cosa è cambiato dal 5 marzo 1924

Confronto con la versione in vigore dal 23 gennaio 1924 al 5 marzo 1924.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto 11 febbraio 1924

    Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

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urn:nir:stato:legge:1890-07-17;6972~art52bis · fonte del testo

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