Art. 52 — null
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[1]E dovranno essere osservate le seguenti norme:
- a)oltre le copie di cui all'art. 34, dovra' a spese e cura dell'istituzione essere comunicata all'autorita' politica del circondario copia di ogni altra deliberazione e di ogni atto di cui essa abbia fatto richiesta;
- b)se l'autorita' politica del circondario ravvisera' che la deliberazione o il provvedimento contengano alcuni dei vizi indicati nella prima parte di questo articolo, ne dara', nel termine di 15 giorni dalla ricevuta comunicazione, avviso all'amministrazione interessata, la quale potra', se creda, presentare le sue osservazioni in risposta. Frattanto se la deliberazione o il provvedimento non fossero stati eseguiti, l'autorita' politica del circondario ordinera' che la esecuzione sia sospesa;
- c)l'annullamento della deliberazione o del provvedimento sara' pronunciato dal prefetto udito il consiglio di prefettura, entro 30 giorni decorrenti da quello del ricevimento delle copie di cui alla lettera a;
- d)trascorso il termine di cui al comma c, senza che sia stato pronunziato l'annullamento, cadra' anche il decreto di sospensione che fosse stato emanato e l'annullamento non potra' esser pronunziato dal prefetto.
[3]Rimangono egualmente salve le nullita' di diritto concernenti le deliberazioni e i provvedimenti presi in adunanze illegali o sopra oggetti estranei alle attribuzioni dei consigli e rappresentanze delle istituzioni di beneficenza, o quando si sieno violate le disposizioni delle leggi.
[4]Tali nullita', qualora sieno stati lasciati decorrere i termini di cui sopra, saranno pronunciate, al seguito di ricorso delle parti interessate o d'ufficio, con decreto reale, udito il consiglio di Stato.
Testo in vigore dal 22 luglio 1890 al 23 gennaio 1924
