Art. 52-bis
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[1]((Il Sottoprefetto deve curare il coordinamento delle varie forme di assistenza e beneficenza e dei vari modi di erogazione nei singoli Comuni e nell'intero Circondario.
[2]A questo scopo:
- a)vigila sulla gestione delle Congregazioni di carita' e delle istituzioni elemosiniere, affinche' l'erogazione della beneficenza si compia a seconda delle norme stabilite dalla legge e dai regolamenti;
- b)promuove e, occorrendo, costituisce d'ufficio federazioni fra le istituzioni di assistenza e beneficenza del Circondario;
- c)riceve le istanze di ricovero o di sussidio, da chiunque trasmesse o presentate, e le indirizza a quelle fra le istituzioni pubbliche o private di assistenza e beneficenza esistenti nel Circondario, che ritenga piu' adatte a provvedere: a tal fine, le amministrazioni delle istituzioni pubbliche dovranno comunicare al Sottoprefetto copia dei loro statuti e delle successive modificazioni, ed, entro il mese di gennaio di ogni anno, un prospetto indicante le somme e i posti che siano disponibili o si prevedano tali durante l'anno, e le vacanze di tali posti appena si verifichino;
- d)provvede che dalle Congregazioni di carita' e dalle altre istituzioni pubbliche siano fornite alle istituzioni ed associazioni private di assistenza e beneficenza le notizie che si reputino utili al migliore coordinamento delle rispettive funzioni, e specialmente gli elenchi delle persone sussidiate e dei minorenni moralmente o materialmente abbandonati;
- e)decide sui ricorsi che vengono presentati contro la concessione o il diniego di posti di ricovero, di assegni e di erogazioni di qualunque natura da parte delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, quando si adduca che importino violazioni di leggi, di regolamenti o di statuti speciali aventi forza di legge. Se accoglie i ricorsi, annulla le deliberazioni impugnate e provvede in merito. Puo' anche annullare di ufficio le concessioni ed erogazioni che siano state fatte illegalmente o con favoritismi)). 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841
3con decorrenza dal 1 luglio 1924
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924. Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".
Testo in vigore dal 23 gennaio 1924 al 5 marzo 1924
