Art. 51
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 gennaio 1924 al 5 marzo 1924. Leggi il testo vigente →
[1]((La fondazione di nuove istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, con amministrazione propria, e' fatta con decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato.
[2]Nella domanda o proposta di fondazione devesi indicare con quali mezzi si intenda adempiere allo scopo, tenuto conto dello svolgimento che l'istituzione possa ricevere nell'avvenire.
[3]La fondazione di nuove istituzioni puo' anche essere promossa d'ufficio dal Prefetto o dal Sottoprefetto.
[4]Contro il provvedimento che autorizza o nega le fondazioni di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e' ammesso il ricorso, anche per il merito, al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale)). 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841
3con decorrenza dal 1 luglio 1924
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924. Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".
Testo in vigore dal 23 gennaio 1924 al 5 marzo 1924
