Art. 51
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[1]La fondazione di nuove istituzioni pubbliche di beneficenza con amministrazione propria e' fatta con decreto reale, previo parere del consiglio comunale e del consiglio provinciale se concernano piu' comuni o l'intera provincia, e del consiglio di Stato.
[2]Nella domanda o proposta di fondazione devesi indicare con quali mezzi s'intende di adempiere allo scopo, tenuto conto dello svolgimento che l'istituzione possa ricevere in avvenire.
[3]Il ricorso contro il provvedimento che autorizza o nega la fondazione di istituzioni pubbliche di beneficenza o l'accettazione di lasciti o doni, si estende al merito e norma dell'art. 25 della legge 2 giugno 1889, n. 6166 (serie 3ª).
Testo in vigore dal 22 luglio 1890 al 23 gennaio 1924
