Art. 50
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[1]((Il Sottoprefetto, di propria iniziativa o sulla domanda dell'autorita' comunale, puo' ordinare in ogni tempo inchieste sugli uffici e gli atti amministrativi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e la verifica dello stato di cassa dei tesorieri)). 3 ((Quando l'amministrazione di una istituzione, malgrado le ingiunzioni dell'autorita' superiore, non compia un atto reso obbligatorio da leggi o regolamenti, o non spedisca i mandati, il Sottoprefetto provvede di ufficio per mezzo di un delegato speciale)). 3 ((Quando gravi motivi di interesse dell'istituto, o di ordine pubblico lo richiedano, il Sottoprefetto puo' anche sospendere le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, riferendone al Prefetto, per gli ulteriori provvedimenti, a norma dell'art. 46)). 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841
3con decorrenza dal 1 luglio 1924
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924. Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".
Testo in vigore dal 23 gennaio 1924 al 5 marzo 1924
