Art. 50
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[1]Quando l'amministrazione di una istituzione pubblica di beneficenza, nonostante gli eccitamenti dell'autorita' superiore, non si presti a compiere un atto reso obbligatorio da legge o da regolamento, l'autorita' politica puo' ordinarne la esecuzione per mezzo di un delegato speciale.
Testo in vigore dal 22 luglio 1890 al 23 gennaio 1924
