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((Salva la facolta' di dare, a norma delle leggi, i provvedimenti richiesti da urgente necessita' per tutelare gli interessi degli istituti di assistenza e beneficenza, quando un'amministrazione, dopo di essere stata invitata, non si conformi alle norme di legge o agli statuti e regolamenti dell'istituzione, ovvero pregiudichi gli interessi della medesima, puo' essere sciolta con decreto del Prefetto, previo il parere del Consiglio di prefettura)). 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841

3

con decorrenza dal 1 luglio 1924

Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924. Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

Testo in vigore dal 23 gennaio 1924 al 5 marzo 1924

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Che cosa è cambiato dal 23 gennaio 1924

Confronto con la versione in vigore dal 22 luglio 1890 al 23 gennaio 1924. 17 parole tolte, 14 parole aggiunte.

Salva la facolta' di dare, a norma delle leggi, i provvedimenti richiesti da urgente necessita' per tutelare gli interessi degli istituti di aggiunto: assistenza e beneficenza, quando un'amministrazione, dopo tolto: esservi aggiunto: di essere stata invitata, non si conformi alle norme di legge o agli statuti e regolamenti tolto: della istituzione affidatale aggiunto: dell'istituzione, ovvero pregiudichi gli interessi della medesima, puo' essere sciolta con decreto tolto: reale, previa il parere della giunta provinciale amministrativa e del consiglio di Stato aggiunto: del Prefetto, previo il parere del Consiglio di prefettura.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841

    Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924. Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1890-07-17;6972~art46 · fonte del testo

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