Art. 46
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 luglio 1890 al 23 gennaio 1924. Leggi il testo vigente →
Salva la facolta' di dare, a norma delle leggi, i provvedimenti richiesti da urgente necessita' per tutelare gli interessi degli istituti di beneficenza, quando un'amministrazione, dopo esservi stata invitata, non si conformi alle norme di legge o agli statuti e regolamenti della istituzione affidatale, ovvero pregiudichi gli interessi della medesima, puo' essere sciolta con decreto reale, previa il parere della giunta provinciale amministrativa e del consiglio di Stato.
Testo in vigore dal 22 luglio 1890 al 23 gennaio 1924
