Art. 4
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 luglio 1890 al 23 gennaio 1924. Leggi il testo vigente →
Le istituzioni pubbliche di beneficenza sono amministrate dalla congregazione di carita' o dai corpi morali, consigli, direzioni od altre amministrazioni speciali istituite dalle tavole di fondazione o dagli statuti regolarmente approvati.
Testo in vigore dal 22 luglio 1890 al 23 gennaio 1924
