Art. 31
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[1]Le congregazioni di carita' e le ((istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)) che, avuto riguardo alla specie ed alla rilevanza delle loro rendite ed alla specie della beneficenza nella quale vengono erogate, richiedano l'opera di un personale stipendiato, debbono stabilirne la pianta organica e fissarne con speciale regolamento i diritti e le attribuzioni. 3
[2]Fuori dei casi preveduti nella prima parte di questo articolo, le congregazioni di carita' e le ((istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)) hanno facolta' di usare, per l'amministrazione loro affidata, dei locali e valersi dell'opera degli impiegati del comune, ovvero degli impiegati dipendenti da altre istituzioni pubbliche di beneficenza. 3 ((Per la nomina dei primari specialisti degli ospedali qualunque sia l'importanza dell'istituto, e per quella degli altri medici primari ospedalieri, quando si tratti di ospedale che abbia almeno 500 letti, e' obbligatorio il pubblico concorso)). 3 ((In caso di dissenso, il Sottoprefetto determina se e con quali condizioni tali facolta' possano essere esercitate)). 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841
3con decorrenza dal 1 luglio 1924
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924. Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".
Testo in vigore dal 23 gennaio 1924 al 5 marzo 1924
