Art. 31
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[1]Le congregazioni di carita' e le istituzioni pubbliche di beneficenza che, avuto riguardo alla specie ed alla rilevanza delle loro rendite ed alla specie della beneficenza nella quale vengono erogate, richiedano l'opera di un personale stipendiato, debbono stabilirne la pianta organica e fissarne con speciale regolamento i diritti e le attribuzioni.
[2]Fuori dei casi preveduti nella prima parte di questo articolo, le congregazioni di carita' e le istituzioni pubbliche di beneficenza hanno facolta' di usare, per l'amministrazione loro affidata, dei locali e valersi dell'opera degli impiegati del comune, ovvero degli impiegati dipendenti da altre istituzioni pubbliche di beneficenza.
[3]In caso di dissenso, la giunta provinciale amministrativa delibera se e con quali condizioni tali facolta' possano essere esercitate.
Testo in vigore dal 22 luglio 1890 al 23 gennaio 1924
