Art. 25
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[1]Le ((istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)) sono ammesse di diritto al patrocinio gratuito quando concorra a loro favore la condizione preveduta dal n. 2 dell'art. 9 del regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2627. E' derogato all'art. 1 dell'allegato D alla legge del 19 luglio 1880, n. 5536. 3
[2]Con autorizzazione della giunta provinciale amministrativa puo' essere aggiunto al difensore officioso un altro difensore.
[3]((Il Ministro dell'interno puo' intervenire in tutti i giudizi nei quali sia interessata la pubblica beneficenza, in qualsiasi stato e grado si trovino, ed agire anche con qualsiasi mezzo di impugnativa contro le sentenze gia' pronunziate in tale materia)). 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841
3con decorrenza dal 1 luglio 1924
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924. Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".
Testo in vigore dal 23 gennaio 1924 al 5 marzo 1924
