Art. 25
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[1]Le istituzioni pubbliche di beneficenza sono ammesse di diritto al patrocinio gratuito quando concorra a loro favore la condizione preveduta dal n. 2 dell'art. 9 del regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2627. E' derogato all'art. 1 dell'allegato D alla legge del 19 luglio 1880, n. 5536.
[2]Con autorizzazione della giunta provinciale amministrativa puo' essere aggiunto al difensore officioso un altro difensore.
Testo in vigore dal 22 luglio 1890 al 23 gennaio 1924
