Sulle Opere Pie

Art. 26 — null

[1]Il Sottoprefetto puo' consentire con provvedimento motivato la trattativa o la licitazione privata, o altre forme di contrattazione.

[2]3 4

[3]8

Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto Luogotenenziale 2 dicembre 1915, n. 1847

1

Il Decreto Luogotenenziale 2 dicembre 1915, n. 1847 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica avra' effetto dal giorno 10 gennaio 1916.

Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841

3

con decorrenza dal 1 luglio 1924

Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924. Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

Decreto 11 febbraio 1924

4

con decorrenza dal 1 marzo 1924

Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

L. 26 aprile 1954, n. 251

8

La L. 26 aprile 1954, n. 251, nel modificare l'art. 10, comma 1 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 1) che "I valori indicati nel primo comma dell'art. 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, sono elevati, rispettivamente, a lire 2.500.000 e a lire 400.000".

Testo vigente dal 1 luglio 1954

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 1954

Confronto con la versione in vigore dal 5 marzo 1924 al 1 luglio 1954.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 26 aprile 1954, n. 251

    La L. 26 aprile 1954, n. 251, nel modificare l'art. 10, comma 1 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 1) che "I valori indicati nel primo comma dell'art. 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, sono elevati, rispettivamente, a lire 2.500.000 e a lire 400.000".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1890-07-17;6972~art26 · fonte del testo

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