Art. 24
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[1]Le entrate degli istituti pubblici di beneficenza si riscuotono secondo le norme vigenti per la riscossione delle entrate comunali.
[2]Questa disposizione non si applica alla riscossione, durante la vita del benefattore, delle oblazioni o sottoscrizioni volontarie a scopo di beneficenza, la quale e' regolata dalle leggi concernenti l'esecuzione delle obbligazioni civili.
Testo in vigore dal 22 luglio 1890 al 23 gennaio 1924
