Art. 23
[1]Le somme eccedenti i bisogni ordinari debbono essere depositate ad interesse presso le casse di risparmio pestali, ovvero presso altro istituto di credito o risparmio, designato dalla rappresentanza dell'istituto di beneficenza coll'approvazione della giunta provinciale amministrativa.
[2]Ai depositi nelle casse postali di risparmio non e' applicabile il disposto degli art. 4 e 6 della legge del 27 maggio 1875, n. 2779 (serie 3ª).
Testo vigente dal 22 luglio 1890
