Art. 2
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[1]Non sono compresi nelle istituzioni di beneficenza soggette alla presente legge:
- a)i comitati di soccorso ed altre istituzioni temporanee, mantenute col contributo di soci, o con oblazioni di terzi;
- b)le fondazioni private destinate a pro di una o piu' famiglie determinate, non soggette a devoluzione a favore della beneficenza pubblica;
- c)le societa' ed associazioni regolato dal codice civile e dal codice di commercio.
[2]I comitati e le istituzioni di cui alla lettera a, sono soggetti alla sorveglianza dell'autorita' politica, a fine d'impedire abusi della pubblica fiducia.
Testo in vigore dal 22 luglio 1890 al 23 gennaio 1924
