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[1]Le pene stabilite nell'art. 464 del Codice penale e nel l'art. 2 della presente legge sono aumentate della meta' per chi si renda recidivo nelle contravvenzioni rispettivamente ivi prevedute e concernenti il porto d'armi senza licenza o di strumenti atti ad offendere senza giustificato motivo.

[2]Qualora il recidivo sia una delle persone di cui a n. 2 dell'art. 465 del Codice penale, si aggiunge altresi' la vigilanza speciale dell'autorita' di pubblica sicurezza.

[3]1 2 3 4 5 6 7

Gli interventi su questo articolo(7)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 dicembre 1920, n. 1819

1

La L. 26 dicembre 1920, n. 1819 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le pene stabilite dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 2 luglio 1908, n. 319, sulle lesioni commesse con armi e sulle contravvenzioni per porto d'armi sono estese a chiunque, senza licenza dell'autorita' competente e fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta armi lunghe da fuoco, ovvero pistole o rivoltelle".

Regio Decreto 23 giugno 1921, n. 887

2

Il Regio Decreto 23 giugno 1921, n. 887 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che "Sono pubblicati nelle nuove Provincie annesse al Regno d'Italia in virtu' delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1776: [...] c) gli articoli 1 p. p. e 3 e 4 della legge luglio 1908, n. 319 sulle lesioni commesse con armi". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il Codice e le leggi entreranno in vigore nelle nuove Provincie il 1° gennaio 1922".

L. 31 agosto 1921, n. 1175

3

La L. 31 agosto 1921, n. 1175 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Le pene stabilite dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 2 luglio 1908, n. 319, sulle lesioni commesse con armi e sulle contravvenzioni per porto d'armi sono estese a chiunque senza giustificato motivo porta fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa mazze ferrate, bastoni forniti di puntali acuminati o sfollagente di qualsiasi specie, forma e dimensioni".

Regio D.L. 2 ottobre 1921, n. 1320

4

Il Regio D.L. 2 ottobre 1921, n. 1320 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le pene stabilite dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 2 luglio 1908, n. 319 sulle lesioni commesse con armi e sulle contravvenzioni per porto d'armi, sono estese a chiunque porti fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, mazze ferrate, bastoni forniti di puntali acuminati o sfollagente di qualsiasi specie, forma o dimensione". Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che la presente modifica ha vigore fino a tutto marzo 1922.

Regio Decreto 22 dicembre 1921, n. 1851

5

Il Regio Decreto 22 dicembre 1921, n. 1851, nel modificare l'art. 2, comma 1 del Regio Decreto 23 giugno 1921, n. 887, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' prorogata al 1° aprile 1922 l'entrata in vigore, nelle nuove Provincie del Regno, del Codice penale, del Codice di procedura penale e delle altre leggi penali, ivi pubblicate col R. decreto 23 giugno 1921, numero 887".

Regio Decreto 30 marzo 1922, n. 377

6

Il Regio Decreto 30 marzo 1922, n. 377, nel modificare l'art. 2, comma 1 del Regio Decreto 23 giugno 1921, n. 887, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Nella Venezia Tridentina l'entrata in vigore del Codice penale, del Codice di procedura penale e delle altre leggi penali, ivi pubblicate col Regio decreto 23 giugno 1921, n. 887, e' prorogata al 1° luglio 1922".

Regio Decreto 22 dicembre 1922, n. 1641

7

Il Regio Decreto 22 dicembre 1922, n. 1641 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, numero 2) che e' concessa amnistia per i reati di cui al presente articolo. Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 1) che la presente modifica avra' efficacia per i reati commessi fino al 22 dicembre 1922.

Testo in vigore dal 23 dicembre 1922 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 dicembre 1922

Confronto con la versione in vigore dal 15 aprile 1922 al 23 dicembre 1922.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 22 dicembre 1922, n. 1641

    Il Regio Decreto 22 dicembre 1922, n. 1641 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, numero 2) che e' concessa amnistia per i reati di cui al presente articolo. Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 1) che la presente modifica avra' efficacia per i reati commessi fino al 22 dicembre 1922.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1908-07-02;319~art4 · fonte del testo

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