Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 gennaio 1921 al 30 luglio 1921. Leggi il testo vigente →

[1]Le pene stabilite nell'art. 464 del Codice penale e nel l'art. 2 della presente legge sono aumentate della meta' per chi si renda recidivo nelle contravvenzioni rispettivamente ivi prevedute e concernenti il porto d'armi senza licenza o di strumenti atti ad offendere senza giustificato motivo.

[2]Qualora il recidivo sia una delle persone di cui a n. 2 dell'art. 465 del Codice penale, si aggiunge altresi' la vigilanza speciale dell'autorita' di pubblica sicurezza.

[3]1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 dicembre 1920, n. 1819

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La L. 26 dicembre 1920, n. 1819 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le pene stabilite dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 2 luglio 1908, n. 319, sulle lesioni commesse con armi e sulle contravvenzioni per porto d'armi sono estese a chiunque, senza licenza dell'autorita' competente e fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta armi lunghe da fuoco, ovvero pistole o rivoltelle".

Testo in vigore dal 13 gennaio 1921 al 30 luglio 1921

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 gennaio 1921

Confronto con la versione in vigore dal 3 luglio 1908 al 13 gennaio 1921.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 26 dicembre 1920, n. 1819

    La L. 26 dicembre 1920, n. 1819 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le pene stabilite dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 2 luglio 1908, n. 319, sulle lesioni commesse con armi e sulle contravvenzioni per porto d'armi sono estese a chiunque, senza licenza dell'autorita' competente e fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta armi lunghe da fuoco, ovvero pistole o rivoltelle".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1908-07-02;319~art4 · fonte del testo

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