Art. 464 c.p. — Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

[1]Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire cinquemila.

[2]Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo. 181

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

181

Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, come modificato dal D.L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001, n. 409, ha disposto (con l'art. 52-quater, comma 3) che per il delitto previsto dal presente articolo, se commesso entro il 1 gennaio 2002, la pena stabilita e' diminuita di un terzo, salvo che, nei casi di falsificazione, il colpevole abbia posto in circolazione le monete o i valori di bollo successivamente a tale data.

Testo vigente dal 27 settembre 2001

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 164/1997

    Questione infondata
    4 giugno 1997

    Non è fondata, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 27, primo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 464, secondo comma, cod. pen., che punisce il comportamento di chi, avendo ricevuto in buona fede un valore di bollo contraffatto o alterato, ne abbia fatto uso, in quanto - premesso che il giudice rimettente ritiene erroneamente che la figura di reato prevista dalla norma impugnata costituisca <<uno di quei casi che la dottrina penalistica costruisce come fattispecie con 'dolus in re ipsà>>, perché la dimostrazione della sopravvenuta consapevolezza della falsità del valore utilizzato, <<avendo ad oggetto il mutamento di uno stato psicologico dell'agente che si esaurirebbe nel suo foro interno>>, rappresenterebbe un'autentica 'probatio diabolicà - va considerato che anche la figura di reato in esame, alla stregua dei criteri generali di imputazione soggettiva delle fattispecie delittuose, impone al giudicante di accertare il mutamento psichico dell'agente attraverso l'inviduazione di segni esteriori. Dalla qual cosa discende che, in difetto di tale accertamento, l'imputato deve essere mandato assolto. - V., pure, S. nn. 96/1981; e 364/1988 e 1085/1988, citate nelle ordinanze di rimessione. red.: G. Leo

    Art. 464 c.p. · Art. 25 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Per il delitto di spendita di monete false ricevute in buona fede (art. 457), come pure per il delitto di uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464), e parimenti per il delitto preveduto nell'articolo 466, qualche membro della Commissione parlamentare avrebbe voluto che fosse espressamente indicato il necessario elemento subiettivo di tali reati, mediante l'aggiunta dell'inciso: «dopo riconosciutane la falsità». Senonchè tale espressa indicazione sarebbe superflua, perchè la falsità, essendo elemento costitutivo di quei delitti, deve essere presente alla coscienza del colpevole, come esige la nozione generale del dolo.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 159

Che cosa è cambiato dal 27 settembre 2001

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 27 settembre 2001.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, come modificato dal D.L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001, n. 409, ha disposto (con l'art. 52-quater, comma 3) che per il delitto previsto dal presente articolo, se commesso entro il 1 gennaio 2002, la pena stabilita e' diminuita di un terzo, salvo che, nei casi di falsificazione, il colpevole abbia posto in circolazione le monete o i valori di bollo successivamente a tale data.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art464 · fonte del testo

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