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[1]Le pene stabilite nell'art. 464 del Codice penale e nel l'art. 2 della presente legge sono aumentate della meta' per chi si renda recidivo nelle contravvenzioni rispettivamente ivi prevedute e concernenti il porto d'armi senza licenza o di strumenti atti ad offendere senza giustificato motivo.

[2]Qualora il recidivo sia una delle persone di cui a n. 2 dell'art. 465 del Codice penale, si aggiunge altresi' la vigilanza speciale dell'autorita' di pubblica sicurezza.

Testo in vigore dal 3 luglio 1908 al 13 gennaio 1921

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1908-07-02;319~art4 · fonte del testo

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