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[2]Qualora il recidivo sia una delle persone di cui a n. 2 dell'art. 465 del Codice penale, si aggiunge altresi' la vigilanza speciale dell'autorita' di pubblica sicurezza.
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 26 dicembre 1920, n. 1819
1La L. 26 dicembre 1920, n. 1819 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le pene stabilite dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 2 luglio 1908, n. 319, sulle lesioni commesse con armi e sulle contravvenzioni per porto d'armi sono estese a chiunque, senza licenza dell'autorita' competente e fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta armi lunghe da fuoco, ovvero pistole o rivoltelle".
Regio Decreto 23 giugno 1921, n. 887
2Il Regio Decreto 23 giugno 1921, n. 887 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che "Sono pubblicati nelle nuove Provincie annesse al Regno d'Italia in virtu' delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1776: [...] c) gli articoli 1 p. p. e 3 e 4 della legge luglio 1908, n. 319 sulle lesioni commesse con armi". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il Codice e le leggi entreranno in vigore nelle nuove Provincie il 1° gennaio 1922".
L. 31 agosto 1921, n. 1175
3La L. 31 agosto 1921, n. 1175 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Le pene stabilite dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 2 luglio 1908, n. 319, sulle lesioni commesse con armi e sulle contravvenzioni per porto d'armi sono estese a chiunque senza giustificato motivo porta fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa mazze ferrate, bastoni forniti di puntali acuminati o sfollagente di qualsiasi specie, forma e dimensioni".
Testo in vigore dal 21 settembre 1921 al 5 ottobre 1921
